La lettera di intenti è il documento che mette nero su bianco le intenzioni delle parti di costituire una società, fissando i punti essenziali dell’operazione prima di investire tempo e denaro nella redazione di statuto, patti parasociali, conferimenti e atti notarili. Non è un obbligo legale, ma è uno strumento molto utile per allineare aspettative, delimitare il perimetro del progetto, definire tempistiche, responsabilità e condizioni, riducendo il rischio di incomprensioni o della più insidiosa “culpa in contrahendo” prevista dall’art. 1337 c.c. Scrivere una LoI efficace significa trovare l’equilibrio tra chiarezza e flessibilità: deve indicare ciò che è già deciso, separare in modo esplicito ciò che impegna subito (esclusiva, riservatezza, riparto costi) da ciò che resta non vincolante finché non sarà trasfuso nei documenti definitivi, e deve definire un percorso concreto verso la costituzione.
A cosa serve una LoI nella costituzione di una società
Lo scopo principale è allineare le parti su obiettivi, asset e risorse che confluiranno nella newco. Con una LoI ben scritta si:
- delimita il perimetro del progetto (oggetto sociale, mercati, prodotti/servizi);
- chiariscono i conferimenti (denaro, beni, IP, clientela, contratti, ramo d’azienda) e i criteri di valorizzazione;
- definisce l’assetto proprietario iniziale (cap table) e le regole di governance di massima;
- stabiliscono le condizioni sospensive (esiti di due diligence, autorizzazioni, finanziamenti);
- fissano tempi, fasi e deliverable (term sheet, statuto, patti parasociali, atto notarile);
- rendono vincolanti riservatezza, esclusiva nelle trattative e riparto costi preliminari.
La LoI non sostituisce lo statuto né i patti parasociali: serve a scrivere in modo comprensibile ciò che poi i professionisti tradurranno in clausole tecniche, riducendo i margini di incertezza.
Letter of Intent, Term Sheet e MoU: differenze operative
Nella prassi si usano termini come lettera di intenti, term sheet e memorandum of understanding in modo quasi intercambiabile, ma hanno sfumature diverse. La LoI ha spesso forma epistolare e può contenere sezioni narrative e impegni specifici (esclusiva, riservatezza, timeline). Il term sheet è più schematico, orientato a punti elenco con valori e percentuali. Il MoU descrive le linee d’intesa più ampie e, come la LoI, distingue parti binding e non binding. Qualunque sia l’etichetta, ciò che conta è che il documento indichi esplicitamente quali clausole sono vincolanti (binding) e quali no.
Struttura consigliata: che cosa includere
Una LoI efficace segue una struttura logica, chiara e ordinata. In apertura si individuano parti, premesse e finalità; nel corpo si trattano per capitoli i profili essenziali; in chiusura si inseriscono le clausole legali e le firme. La chiarezza, più che la lunghezza, è la chiave: evitare formule vaghe o contraddittorie riduce le aree grigie.
Parti, premesse e oggetto
La prima sezione identifica con precisione chi sta negoziando: persone fisiche (con dati anagrafici) e/o persone giuridiche (denominazione, sede, codice fiscale/P.IVA, rappresentanti). Le premesse spiegano in poche righe lo scopo dell’operazione (per esempio, costituire una S.r.l. per sviluppare e commercializzare un determinato prodotto o per conferire un ramo d’azienda), sintetizzano l’apporto di ciascuno (capitale, know-how, asset) e contestualizzano gli step già avvenuti (contatti, NDA firmati, studi preliminari). L’oggetto della LoI delimita il perimetro: oggetto sociale previsto, mercati iniziali, eventuali licenze o contratti chiave da trasferire alla newco.
Conferimenti e valorizzazioni
È il cuore finanziario della LoI. Qui si precisa chi conferisce che cosa e come. Il denaro è semplice; per i conferimenti in natura (beni, marchi, software, database, attrezzature, clientela, ramo d’azienda) occorre descrizione, criteri di valorizzazione (perizie, metodi contabili, multipli), eventuale perizia di stima (obbligatoria per S.p.A. e in casi specifici di S.r.l.), garanzie sull’origine e sulla piena disponibilità degli asset. È utile prevedere cosa succede se una valutazione si discosta oltre una soglia definita: si rinegozia il cap table o scatta una condizione risolutiva?
Capitale, cap table e governance di massima
Questa sezione traduce i conferimenti nel capitale sociale e nella cap table iniziale: percentuali, categorie di quote/azioni se previste, eventuali diritti particolari (diritti patrimoniali o amministrativi speciali). Si definiscono a grandi linee i ruoli (amministratore unico o consiglio, presidente, deleghe), i quorum assembleari, le materie riservate al voto congiunto o al veto (modifiche statuto, aumento di capitale, debito significativo, operazioni straordinarie), la politica dei dividendi e della remunerazione dei founder (stipendi, compensi amministratori). Se si intendono prevedere meccanismi di vesting per le quote dei founder (maturazione nel tempo con cliff e accelerazioni), è il punto giusto per fissarne i principi.
Patti parasociali: principi che anticipano le clausole
La LoI può anticipare i contenuti dei patti parasociali: lock-up iniziale sulle cessioni di quote, prelazione a favore degli altri soci, tag along (co-vendita) e drag along (trascinamento) in caso di exit, non concorrenza e non sollecitazione di personale/fornitori, meccanismi di risoluzione dei deadlock decisionali (mediation, arbitraggio, russian roulette, texas shoot-out). Non serve entrare nel dettaglio tecnico, ma indicare i principi che le parti ritengono essenziali aiuta gli avvocati a scrivere documenti coerenti con l’intesa.
Proprietà intellettuale e asset immateriali
Nei progetti innovativi è cruciale dedicare un capitolo alla proprietà intellettuale: stato di registrazione di marchi e brevetti, titolarità del codice sorgente e dei repository, assegnazione alla newco di IP creati finora, licenze d’uso temporanee fino alla costituzione, impegni a non depositare marchi o brevetti in conflitto, regime dei diritti d’autore su documentazione e design. Chiarire se i founder trasferiranno IP contro conferimento o mediante licenza e con quali garanzie (assenza di rivendicazioni di terzi, non violazione di diritti altrui) evita litigi futuri.
Lavoro, ruoli operativi e conflitti di interesse
La LoI dovrebbe chiarire se e come i soci lavoreranno nella newco: rapporto di lavoro subordinato, collaborazione, incarico di amministratore, conflitti di interesse con attività pregresse o parallele, impegni di tempo minimi (per esempio, full-time o part-time), trattamento economico iniziale, rimborsi e policy di spesa. È anche il luogo in cui inserire non compete e non solicit per un periodo ragionevole, per proteggere la start-up nella fase più fragile.
Condizioni sospensive e due diligence
Per evitare impegni “al buio”, si elencano le condizioni sospensive all’efficacia dell’operazione: esito soddisfacente della due diligence legale/fiscale/tecnica sugli asset da conferire, ottenimento di autorizzazioni (contrattuali, regolamentari, antitrust se applicabile), impegni di finanziamento (mutuo, linee di credito, investimenti), rilascio di liberatorie, rinunce o consensi di terzi. Si precisa che, se tali condizioni non si avverano entro una long-stop date, ciascuna parte può recedere senza penali, salvo obblighi binding già assunti (riservatezza, costi).
Cronoprogramma, deliverable e responsabilità
Una LoI utile è anche un project plan. Si indicano le fasi: entro x giorni redazione e firma del term sheet o bozza statuto/patti; entro y giorni preparazione delle perizie su conferimenti in natura; apertura del conto vincolato per i conferimenti in denaro; prenotazione del notaio e data indicativa dell’atto; deposito capitale e iscrizione al Registro delle Imprese; comunicazioni a clienti/fornitori su trasferimenti di contratti. Per ciascuna fase si attribuiscono responsabilità (chi fa che cosa) e documenti da produrre. Una timeline realistica riduce attriti e inutili solleciti.
Clausole vincolanti: riservatezza, esclusiva, costi, legge
In quasi tutte le LoI alcune clausole sono binding anche se il resto è non vincolante. La riservatezza tutela informazioni scambiate e documenti; l’esclusiva evita trattative parallele su progetti concorrenti per un tempo definito; il riparto costi preliminari (notai, perizie, consulenze) stabilisce chi paga che cosa se l’operazione non va a buon fine; la legge applicabile e il foro competente o l’arbitrato definiscono dove si risolvono eventuali controversie. È buona prassi aggiungere una clausola che qualifica espressamente come non vincolanti le sezioni di merito (capitale, governance, valutazioni) fino alla firma dei documenti definitivi, per evitare che la LoI sia interpretata come preliminare.
Come evitare che diventi un preliminare vincolante
In diritto italiano, una LoI troppo dettagliata e priva di una clausola di non vincolatività può essere interpretata come preliminare; questo espone le parti al rischio di esecuzione in forma specifica o risarcimento se ci si tira indietro. Per evitarlo, oltre alla clausola chiara “non-binding salvo per le sezioni x, y, z”, conviene usare formule come “le parti intendono” e “i principi guida”, evitare termini perentori (“si impegnano a costituire”) sulle parti non vincolanti, e rinviare esplicitamente la vincolatività alla firma di statuto, patti e atto notarile. Al contempo, ricordare che l’art. 1337 c.c. impone buona fede nelle trattative: cambiare idea senza motivo dopo aver indotto l’altra parte a sostenere costi può esporre a responsabilità precontrattuale.
Profili fiscali e regolatori da non trascurare
La LoI non sostituisce la pianificazione fiscale e regolatoria, ma può richiamare alcune scelte: tipo di veicolo (S.r.l., S.p.A., S.r.l.s.), regime fiscale atteso, trattamento di conferimenti in natura (perizie, imposte indirette), eventuali concentrazioni soggette a notifica antitrust, vincoli settoriali (sanità, finanza, energia), rispetto di norme su golden power in settori strategici. Accennare a questi profili e impegnarsi a una consultazione con consulenti dedicati evita sorprese a ridosso del rogito.