Compatibilità tra Apprendistato e Contratto di Part Time

Il rapporto di apprendistato può essere costituito sia a tempo pieno che a tempo parziale. In particolare, il contratto di apprendistato è compatibile con il contratto di lavoro a tempo parziale, sempre che la peculiare articolazione dell’orario di lavoro non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche del contratto stesso.

Risulta essere pertanto necessario valutare, caso per caso, se la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale ed il soddisfacimento dell’esigenza formativa. L’impegno formativo, infatti, non può essere ridotto in corrispondenza della riduzione dell’orario di lavoro.

La stipulazione del contratto di apprendistato part time, che può essere orizzontale o verticale come spiegato in questa guida sul part time su Guidelavoro.net, non va subordinata alla preventiva verifica del Servizio Ispettivo circa la compatibilità tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario, in quanto la necessaria attivazione del Servizio Ispettivo prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro contrasterebbe con lo spirito e la lettera del D.Lgs. n. 276/2003, che, al fine di eliminare ogni appesantimento burocratico connesso alla stipula del contratto di apprendistato, ha abrogato l’autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro (Min. Lav. Interpello 18 gennaio 2007, n. 4).
Assenza di riproporzionamento. Il periodo di attività formativa, in caso di stipulazione di un contratto di apprendistato part-time, non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro (Min. Lav. Interpello 13 dicembre 2006, n. 7209).
Distacco. Per quanto concerne la questione se un lavoratore titolare di un contratto di apprendistato possa essere distaccato presso un soggetto terzo, occorre considerare quanto segue.

Premesso che all’apprendistato si applica, per quanto non diversamente previsto, la disciplina generale in materia di rapporto di lavoro subordinato (art. 2134 cod. civ.), il lavoratore titolare di contratto di apprendistato (di qualunque tipologia: qualificante, professionalizzante, alta formazione) può, in linea di principio, essere distaccato presso un soggetto terzo a condizione che

Il distacco sia lecito ai sensi della vigente normativa (art. 30, D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall’art. 7, D Lgs 6 ottobre 2004, n. 251)

Lo spostamento del lavoratore non leda gli obblighi formativi dell’apprendista. Ciò avviene, ad esempio, quando la possibilità di distacco sia prevista nel Piano Formativo Individuale e, comunque, se la prestazione lavorativa sia coerente con l’oggetto dell’apprendistato;

La presenza di un tutor sia garantita anche nel periodo in cui l’apprendista svolge la sua attività presso il soggetto terzo distaccatario.

Relativamente ai distacchi in ambito UE, questi, in via di principio, sono preclusi all’apprendista. Tuttavia, l’INPS ha affermato che l’apprendistato anche in considerazione delle caratteristiche del contratto di apprendistato, in via di principio, non rientra nel campo di applicazione delle norme in materia di distacco, potrà essere rilasciata certificazione di distacco (formulario A1)… solo se l’esercizio dell’attività all’estero rientri nel programma di formazione ed, in tale caso, il datore di lavoro dovrà fornire idonea documentazione comprovante la continuazione dell’attività formativa all’estero, secondo le modalità previste dalla normativa italiana (ad esempio, registrazione delle ore, presenza di un tutor.