Fac simile contratto di fornitura merci deperibili

Scrivere un contratto di fornitura di merci deperibili è un compito di fondamentale importanza per garantire la corretta gestione e protezione delle parti coinvolte. Le merci deperibili, come alimenti freschi, fiori o prodotti farmaceutici, richiedono attenzioni particolari a causa della loro natura temporanea e della necessità di mantenere standard elevati di qualità e sicurezza. Questo documento non solo regola i termini e le condizioni della fornitura, ma stabilisce anche diritti e doveri reciproci, contribuendo a prevenire conflitti e malintesi.

In questa guida, esploreremo i principali aspetti da considerare nella redazione di un contratto di fornitura per merci deperibili. Dalla definizione delle parti coinvolte alla descrizione dettagliata dei prodotti, passando per le modalità di consegna e le clausole relative a risarcimenti e responsabilità. Attraverso esempi pratici e consigli utili, forniremo le basi per creare un contratto chiaro e completo, capace di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Preparati ad affrontare questo processo con competenza e consapevolezza, per garantire una fornitura efficiente e priva di intoppi.

Come scrivere un contratto di fornitura merci deperibili

Per predisporre un contratto di fornitura di merci deperibili in modo chiaro e completo, è essenziale descrivere con precisione l’oggetto della fornitura, specificando la natura delle merci, la loro classificazione dal punto di vista sanitario e le caratteristiche che ne determinano la deperibilità. Fin dall’inizio, occorre indicare gli standard di qualità e conservazione che si intendono adottare, facendo riferimento alle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare o di conservazione di prodotti sensibili alle variazioni di temperatura. È opportuno chiarire i tempi di consegna e i relativi metodi di trasporto, precisando a chi spetti l’onere e la responsabilità di assicurare l’adeguata catena del freddo (nel caso di alimenti o materiali che richiedano determinate temperature) e indicando le modalità di imballaggio, di etichettatura e di tracciabilità delle partite.

Un aspetto importante è la definizione dei limiti temporali entro cui il fornitore deve rendere disponibili le merci, in modo che il cliente possa utilizzarle o rivenderle prima del loro deterioramento. Tale passaggio richiede la previsione di eventuali scorte di sicurezza e di preavvisi in caso di ritardi, così da permettere di adottare soluzioni alternative (come forniture parziali o rifornimenti da canali di backup). Nel documento, è opportuno chiarire in che modo il fornitore debba informare il cliente in caso di indisponibilità improvvisa delle merci, predisponendo soluzioni che riducano al minimo gli sprechi e le perdite economiche.

Sul piano contrattuale, merita particolare attenzione la questione della responsabilità per il deterioramento delle merci. Bisogna definire con precisione il momento in cui il rischio passa dal fornitore al cliente, stabilendo se ciò avviene al ritiro in magazzino, al momento della spedizione o allo scarico presso la sede del cliente. È raccomandabile indicare in maniera puntuale le condizioni di stoccaggio e i parametri di controllo a cui il cliente deve attenersi, includendo eventuali penali o clausole risolutive per chi non rispetta tali prescrizioni, qualora da queste ne derivi un danno economico o sanitario. Allo stesso modo, può rivelarsi utile prevedere procedure di verifica delle condizioni di trasporto, ad esempio un controllo della temperatura all’arrivo, corredato da documentazione certificata.

Un contratto di fornitura di merci deperibili comporta anche la disciplina dei termini di pagamento e delle sanzioni in caso di ritardo o inadempienza. Può essere vantaggioso prevedere una struttura di acconti e saldi, legata ai vari lotti di consegna, in modo da tutelare sia chi fornisce, che affronta costi di produzione e conservazione, sia chi acquista, che deve assicurarsi la continuità di rifornimento. Se le merci deperibili rientrano nell’ambito alimentare, è consigliabile inserire il riferimento ad analisi di laboratorio e certificazioni di conformità, esponendo in maniera dettagliata i rimedi e le soluzioni nel caso in cui i prodotti non rispettino gli standard qualitativi o presentino difetti che li rendano non idonei al consumo o all’utilizzo.

Ogni clausola deve essere redatta tenendo conto delle normative specifiche che regolano il settore delle merci deperibili, includendo i regolamenti sull’igiene e la sicurezza (come il Regolamento CE 852/2004 e successivi, se si tratta di generi alimentari) e ogni obbligo di tracciabilità. È raccomandabile identificare la legge applicabile e il foro competente, così da definire chiaramente la giurisdizione in caso di controversie, soprattutto se si tratta di una fornitura che preveda trasferimenti transfrontalieri. Per rafforzare ulteriormente la protezione delle parti, si consiglia di inserire clausole sulla riservatezza, se i processi di confezionamento o di approvvigionamento sono coperti da segreto industriale, e di precisare le procedure per la risoluzione bonaria delle controversie, ad esempio mediante mediazione o arbitrato, prima di adire le vie legali. In conclusione, è sempre opportuno sottoporre il testo a un professionista del settore legale, che potrà valutare l’aderenza alle norme in vigore e personalizzare le clausole in base alle esigenze delle parti e alle caratteristiche delle merci deperibili che si intendono trattare.

Modello contratto di fornitura merci deperibili

Tra
[Denominazione e ragione sociale del Fornitore], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA n. [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata legalmente da [nome e cognome], di seguito denominata “Fornitore”,

e
[Denominazione e ragione sociale del Cliente], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA n. [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata legalmente da [nome e cognome], di seguito denominata “Cliente”,

premesso che

Il Fornitore è specializzato nella produzione e/o distribuzione di merci deperibili (“Prodotti”), soggette a specifiche condizioni di conservazione e normative sanitarie.
Il Cliente desidera acquistare i Prodotti alle condizioni di seguito indicate.
si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da parte del Fornitore al Cliente di merci deperibili, quali [descrivere la tipologia di merci, ad esempio prodotti alimentari, fiori, reagenti deperibili o altro], in conformità alle specifiche tecniche e qualitative concordate tra le parti. Le merci dovranno rispettare gli standard sanitari e di conservazione previsti dalla legge e indicati negli Allegati [●].

2. Durata e Ordini
2.1. Durata
Il presente contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione e rimane valido fino al [data], salvo eventuale rinnovo o proroga concordati per iscritto dalle parti.
2.2. Ordini e Programmazione
Nel corso della vigenza contrattuale, il Cliente inoltrerà al Fornitore ordini periodici, specificando la quantità e la tipologia dei Prodotti richiesti, nonché la data o il periodo di consegna. Il Fornitore confermerà per iscritto l’accettazione dell’ordine entro [●] giorni lavorativi dal ricevimento.

3. Consegna e Trasporto
3.1. Termini di Consegna
Il Fornitore si impegna a consegnare i Prodotti nelle date e nei luoghi indicati negli ordini accettati. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati tempestivamente al Cliente, indicando le cause e i tempi previsti di risoluzione.
3.2. Condizioni di Trasporto
Le merci deperibili saranno trasportate in conformità alle normative vigenti (eventuali norme ATP/ HACCP/ catena del freddo, se applicabili) e con mezzi idonei a garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative dei Prodotti.
3.3. Responsabilità del Trasporto e Passaggio del Rischio
Salvo diverso accordo, le spese di trasporto e imballaggio sono a carico di [indicare “Fornitore” o “Cliente”]. Il rischio di perimento o deterioramento dei Prodotti si trasferisce al Cliente al momento dello scarico presso il luogo di destinazione concordato, purché la consegna avvenga entro i termini di trasporto ragionevoli per la tipologia di merce.

4. Prezzo e Pagamenti
4.1. Prezzo dei Prodotti
Il prezzo unitario e/o per lotto dei Prodotti è specificato nell’Allegato [●] o sarà indicato di volta in volta negli ordini e nelle relative conferme. I prezzi si intendono [IVA esclusa/inclusa], a seconda di quanto espressamente indicato.
4.2. Modalità di Fatturazione e Pagamento
Il Fornitore emetterà fattura al momento della consegna o secondo le cadenze stabilite tra le parti. Il Cliente si impegna a provvedere al pagamento entro [●] giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite [specificare modalità: bonifico bancario, assegno, ecc.].
4.3. Garanzie di Pagamento
Le parti possono concordare, in caso di forniture rilevanti, adeguate garanzie (fideiussioni, lettere di credito, ecc.) a tutela degli adempimenti economici, con modalità da stabilirsi negli Allegati o nelle conferme d’ordine.

5. Qualità, Ispezioni e Reclami
5.1. Standard Qualitativi
I Prodotti devono conformarsi alle specifiche di qualità e sicurezza previste dalla normativa vigente e dagli standard concordati tra le parti. In particolare, il Fornitore garantisce il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la corretta conservazione durante le fasi di produzione, stoccaggio e trasporto.
5.2. Ispezione alla Consegna
All’arrivo dei Prodotti, il Cliente è tenuto a verificarne tempestivamente l’integrità e la conformità agli ordini. Eventuali difformità, vizi apparenti o danni vanno segnalati per iscritto entro [●] ore o giorni dalla ricezione, specificando le anomalie riscontrate.
5.3. Reclami e Sostituzioni
In caso di reclamo fondato, il Fornitore si impegna, a propria scelta, alla sostituzione dei Prodotti non conformi o, laddove possibile, a una riduzione del prezzo concordato. Resta salvo il diritto del Cliente a chiedere il risarcimento di ulteriori danni, se provati e imputabili a grave negligenza o dolo del Fornitore.

6. Garanzie e Responsabilità
6.1. Garanzia sui Prodotti
Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono privi di vizi occulti e adatti all’uso per cui sono stati ordinati, fino alla data di scadenza o termine di conservazione indicato su etichetta o documentazione accompagnatoria.
6.2. Responsabilità per Danni
Ciascuna parte risponde dei danni derivanti dalla propria inadempienza o dal proprio comportamento colposo o doloso, limitatamente alla sfera dei danni prevedibili e diretti.
6.3. Casi di Esclusione di Responsabilità
Il Fornitore non è responsabile per deterioramenti o danni causati da inosservanza delle istruzioni di conservazione fornite, da comportamenti imprudenti o negligenti del Cliente, né per ritardi o impossibilità di consegna dovuti a cause di forza maggiore (eventi naturali, scioperi, interruzioni dei trasporti, provvedimenti dell’autorità, ecc.).

7. Obblighi delle Parti
7.1. Obblighi del Fornitore

Garantire la disponibilità, la produzione o l’approvvigionamento dei Prodotti nelle quantità e tempistiche richieste;
Mantenere idonee condizioni igieniche e di temperatura lungo l’intera filiera, compreso il trasporto;
Rilasciare al Cliente la documentazione necessaria (certificati sanitari, schede tecniche, DDT, tracciabilità, ecc.).
7.2. Obblighi del Cliente

Effettuare gli ordini con un congruo preavviso, comunicando con precisione tipologia e quantità dei Prodotti;
Predisporre adeguati locali e procedure di stoccaggio che assicurino il mantenimento delle merci deperibili nelle condizioni consigliate;
Provvedere al pagamento dei corrispettivi entro i termini stabiliti.
8. Penali e Clausola Risolutiva
8.1. Penali per Inadempimento
Eventuali ritardi nella consegna attribuibili al Fornitore, che non siano dovuti a forza maggiore, potranno comportare a carico di quest’ultimo una penale pari al [●]% del valore della merce non consegnata per ogni [●] giorno di ritardo, salvo la prova di un maggior danno da parte del Cliente.
8.2. Risoluzione del Contratto
Il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta, in caso di:

Grave inadempimento di uno degli obblighi essenziali (come mancato pagamento reiterato o mancata consegna delle merci);
Violazione delle norme di sicurezza alimentare o sanitaria rilevante.
9. Clausola di Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche apprese in virtù del presente contratto, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie all’esecuzione dello stesso o imposte dalla legge.

10. Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante da o connessa al presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di [●], fatta salva la possibilità di risolvere bonariamente la disputa attraverso la mediazione o l’arbitrato, se le parti lo ritengono opportuno.

11. Disposizioni Finali
Validità Parziale: L’eventuale nullità di una o più clausole non inciderà sulla validità delle altre disposizioni del presente contratto.
Modifiche: Ogni modifica o integrazione al presente testo dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti.
Allegati: Eventuali allegati (specifiche tecniche, listini prezzi, schede di sicurezza, ecc.) costituiscono parte integrante del presente contratto.
Data Protection: Le parti si conformano alla normativa in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi a trattare i dati dell’altra parte esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto.
Luogo e Data: [●]

Per il Fornitore: __________________________
(firma del legale rappresentante)

Per il Cliente: __________________________
(firma del legale rappresentante)