Fac simile contratto di fornitura pane

Scrivere un contratto di fornitura di pane è un’attività fondamentale per garantire che entrambe le parti coinvolte – il fornitore e il cliente – abbiano chiare aspettative e diritti. Questo documento non solo stabilisce le modalità di fornitura e pagamento, ma serve anche a proteggere gli interessi di tutte le parti, prevenendo potenziali controversie e malintesi. In questa guida, esploreremo i principali elementi da considerare nella stesura di un contratto di fornitura di pane, fornendo suggerimenti pratici e modelli utili che faciliteranno il processo. Che tu sia un panificatore in cerca di nuovi clienti o un ristoratore desideroso di garantire la qualità del pane servito, questa guida ti aiuterà a redigere un contratto chiaro e efficace.

Come scrivere un contratto di fornitura pane

Per redigere in modo efficace un contratto di fornitura pane, è opportuno partire dall’individuazione precisa delle parti coinvolte, indicando i dati essenziali del fornitore (come panificio o azienda specializzata nella produzione di pane e prodotti da forno) e del cliente (che può essere un esercizio commerciale, un ristorante, una catena di supermercati o un ente pubblico). In apertura, conviene definire con chiarezza l’oggetto del contratto, specificando che riguarda la fornitura di pane fresco o di altre tipologie di panificati, eventualmente elencando in un allegato le diverse varietà richieste e le relative caratteristiche qualitative, come la composizione degli ingredienti e il peso medio di ogni unità.

Trattandosi di un prodotto deperibile, è importante disciplinare le modalità di consegna e di trasporto, stabilendo con precisione la frequenza, l’orario e il luogo di fornitura. Se, per esempio, il pane deve essere consegnato ogni mattina entro un determinato orario, è opportuno specificarlo chiaramente per garantire al cliente la freschezza del prodotto. Si possono inserire clausole che prevedano un servizio di consegna anche nei giorni festivi o nei periodi di picco, se l’attività del cliente lo richiede. Inoltre, è consigliabile indicare a chi spettano gli oneri di trasporto e di eventuali imballaggi, oltre a stabilire quando avviene il passaggio del rischio di deterioramento (ad esempio, se il fornitore mantiene la responsabilità fino all’arrivo della merce nei locali del cliente o se questa si trasferisce al momento della spedizione).

Un altro aspetto cruciale riguarda gli standard qualitativi. Nel caso del pane, esistono normative specifiche sui requisiti merceologici e igienico-sanitari: è opportuno, quindi, che il contratto richiami la legislazione di riferimento e che preveda l’obbligo, per il fornitore, di rispettare le buone pratiche di produzione e di confezionamento (inclusa l’eventuale catena del freddo o la protezione da sbalzi termici, se richiesto per particolari tipologie di prodotto). Conviene inoltre dettagliare i controlli di qualità e le procedure da seguire in caso di prodotti difettosi o non conformi, stabilendo entro quanto tempo il cliente debba comunicare eventuali vizi e quale soluzione adottare (per esempio, ritiro e sostituzione, o riduzione del prezzo).

Poiché l’accordo ha un contenuto prettamente commerciale, la definizione del prezzo e delle condizioni di pagamento merita una specifica attenzione. È opportuno stabilire se il corrispettivo verrà calcolato sul singolo pezzo, sul peso complessivo, sul numero di consegne quotidiane o settimanali e come verrà gestita l’eventuale variazione dei prezzi delle materie prime. Conviene fissare chiaramente le tempistiche di fatturazione e i termini di saldo, ad esempio entro un certo numero di giorni dalla data di consegna o alla fine di ogni mese, e prevedere, se necessario, garanzie di pagamento in caso di rapporti di lunga durata o di ingenti volumi di fornitura.

Per evitare incertezze, il contratto dovrebbe chiarire che cosa accade se una delle parti non rispetta i propri obblighi. In particolare, si possono prevedere penali per ritardate consegne, se queste compromettono la possibilità del cliente di disporre di pane fresco, o per ritardi di pagamento, se il fornitore subisce un danno per la mancata disponibilità della liquidità. Si possono inserire anche clausole risolutive espresse, che stabiliscano che il contratto possa essere sciolto anticipatamente in caso di mancata consegna ripetuta o di inadempienze gravi.

Infine, bisogna determinare quale sia la legge applicabile e il foro competente, qualora insorgano controversie. Se il contratto ha una dimensione meramente locale, può essere sufficiente richiamare la legge italiana e un tribunale specifico, mentre, se vi sono componenti di carattere internazionale (per esempio, fornitore e cliente operano in Paesi diversi), andranno prese in considerazione le norme che disciplinano la vendita internazionale di merci deperibili. È sempre consigliabile inserire una clausola di riservatezza, se i dettagli relativi a quantitativi, ingredienti o formule di produzione costituiscono informazioni di natura sensibile. Una volta predisposto il testo, è opportuno che entrambi i contraenti firmino il documento, apponendo data e luogo, così da conferire valore legale all’accordo. La consulenza di un professionista specializzato potrà inoltre garantire che tutte le clausole siano conformi alla normativa di riferimento e calibrate sulle esigenze specifiche delle parti.

Modello contratto di fornitura pane

Tra
[Denominazione e ragione sociale del Fornitore], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA n. [●], iscritta/o al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata/o da [nome e cognome], di seguito denominata/o “Fornitore”,

e
[Denominazione e ragione sociale del Cliente], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA n. [●], iscritta/o al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata/o da [nome e cognome], di seguito denominata/o “Cliente”,

premesso che

Il Fornitore è specializzato nella produzione o nella distribuzione di pane e prodotti da forno;
Il Cliente necessita di regolari forniture di pane fresco (e/o di altre tipologie di panificati) da destinare alla propria attività commerciale o di ristorazione;
Le parti intendono regolare i loro rapporti di fornitura in base alle seguenti clausole contrattuali;
si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del Contratto
Il presente contratto disciplina la fornitura da parte del Fornitore al Cliente di pane fresco o di eventuali ulteriori prodotti da forno, secondo le specifiche qualitative e quantitative concordate e indicate negli Allegati [●] o negli ordini periodici emessi dal Cliente e accettati dal Fornitore. I prodotti dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare, nonché alle specifiche tecniche e qualitative richieste dal Cliente.

2. Durata e Programmazione
2.1. Durata
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per [indicare la durata: ad esempio, un anno], salvo rinnovo espresso o tacito, secondo le modalità che le parti vorranno stabilire.

2.2. Programmazione delle Forniture
Le parti stabiliscono che il Cliente invierà ordini periodici (giornalieri, settimanali o secondo altra frequenza), indicando le tipologie di pane richieste, le quantità e l’orario di consegna. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali ordini, salvo il caso in cui sussistano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che ne impediscano la corretta evasione.

3. Modalità di Consegna e Trasporto
3.1. Luogo e Orario di Consegna
La consegna dei prodotti avverrà presso [inserire l’indirizzo del Cliente o altro luogo concordato], nei giorni e agli orari prestabiliti tra le parti. Il Fornitore garantisce il rispetto di tali tempistiche, necessarie a salvaguardare la freschezza e la qualità del pane.

3.2. Responsabilità del Trasporto
Salvo diverso accordo scritto, il trasporto e i relativi costi sono a carico del Fornitore, che dovrà utilizzare mezzi idonei a preservare l’integrità e la freschezza dei prodotti. In ogni caso, il Fornitore risponde del perimento o deterioramento della merce fino al momento della consegna al Cliente, quando il rischio si trasferirà in capo a quest’ultimo.

3.3. Documenti di Consegna
Ogni fornitura sarà accompagnata da un documento di trasporto (DDT) o da una bolla di consegna recante la descrizione dettagliata delle tipologie e delle quantità di pane consegnato, l’orario di consegna e l’indicazione del lotto di produzione, ove richiesto dalla normativa.

4. Prezzo e Condizioni di Pagamento
4.1. Prezzo dei Prodotti
Il prezzo unitario e/o complessivo delle forniture è indicato negli Allegati [●] o negli ordini emessi dal Cliente, che faranno riferimento a un listino prezzi concordato e aggiornabile periodicamente previa comunicazione scritta del Fornitore. Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono al netto dell’IVA.

4.2. Modalità di Fatturazione
Il Fornitore emetterà fattura sulla base delle consegne effettuate, con la cadenza concordata (ad esempio, settimanale o mensile). La fattura dovrà riportare il dettaglio delle quantità e delle tipologie di pane fornito, nonché gli estremi dell’ordine o del DDT.

4.3. Termini di Pagamento
Il Cliente si impegna a saldare l’importo delle fatture entro [●] giorni dalla data di ricevimento delle stesse, attraverso [specificare la modalità di pagamento: bonifico bancario, assegno, ecc.]. In caso di ritardo nel pagamento, potranno essere applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, salvo diversa pattuizione scritta.

5. Qualità, Igiene e Sicurezza Alimentare
5.1. Standard Qualitativi
Il Fornitore assicura che i prodotti forniti saranno realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, secondo le buone pratiche di produzione e in conformità agli standard igienico-sanitari (quali, a titolo esemplificativo, HACCP e normative locali).

5.2. Verifica alla Consegna
Al momento del ritiro o dell’accettazione dei prodotti, il Cliente è tenuto a verificare che il pane consegnato sia conforme alla quantità e alla tipologia indicate nell’ordine e privo di difetti evidenti (quali alterazioni o difetti che ne compromettano la commestibilità). Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate al Fornitore per iscritto entro [●] ore dalla consegna.

5.3. Difetti e Non Conformità
In caso di difetti rilevati successivamente, dovuti a vizi di produzione o di conservazione imputabili al Fornitore, quest’ultimo sarà tenuto, nei limiti di legge e delle presenti clausole, a sostituire i prodotti non conformi o, laddove ciò non sia possibile, a riconoscere una riduzione del prezzo. Rimane fermo il diritto del Cliente al risarcimento di eventuali danni ulteriori, ove provati e imputabili a colpa o dolo del Fornitore.

6. Penali e Risoluzione del Contratto
6.1. Penali per Ritardata Consegna
Le parti possono stabilire, negli Allegati o in successivi accordi scritti, eventuali penali da applicarsi in caso di consegne ripetutamente tardive o mancate, ove ciò comporti un grave pregiudizio per il Cliente.

6.2. Clausola Risolutiva Espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il mancato adempimento reiterato degli obblighi essenziali (ad esempio, consegne non conformi o mancato pagamento) potrà comportare la risoluzione immediata del presente contratto, previa comunicazione scritta all’altra parte, restando salvo il risarcimento degli eventuali danni.

7. Responsabilità e Manleva
Ciascuna parte risponde nei confronti dell’altra per i danni causati da inadempimenti o da comportamenti negligenti e dolosi, fatti salvi i limiti di legge. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Cliente da eventuali responsabilità derivanti dalla violazione di norme igienico-sanitarie o dalla distribuzione di prodotti che risultino, al momento della consegna, già deteriorati o potenzialmente nocivi.

8. Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutte le controversie derivanti dalla sua interpretazione ed esecuzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di [●], salvo diverso accordo in merito a procedure arbitrali o di mediazione.

9. Clausole Finali
Riservatezza: Tutte le informazioni di carattere commerciale, logistico o tecnico apprese in virtù del presente contratto sono da ritenersi riservate e non potranno essere divulgate a terzi se non per esigenze strettamente legate all’esecuzione del contratto o se richiesto dalla legge.
Eventuali Allegati: Gli Allegati citati (listini prezzi, specifiche qualitative, modalità di confezionamento, ecc.) formano parte integrante del presente contratto.
Modifiche: Ogni modifica o integrazione al contenuto del presente accordo deve essere fatta per iscritto e firmata da entrambe le parti.
Invalidità parziale: L’eventuale nullità di una o più clausole non inficia la validità delle restanti disposizioni, che rimangono efficaci tra le parti.
Data e luogo: [●]

Per il Fornitore: __________________________
(firma del legale rappresentante)

Per il Cliente: __________________________
(firma del legale rappresentante)

Fac simile verbale riconsegna immobile nulla a pretendere

La redazione di un verbale di riconsegna immobile con dichiarazione di nulla a pretendere è un passaggio fondamentale nel processo di cessazione di un contratto di locazione o di compravendita immobiliare. Questo documento ufficiale attesta che l’immobile è stato restituito nelle condizioni concordate e che entrambe le parti non hanno ulteriori pretese reciproche. Una corretta redazione del verbale garantisce chiarezza e tutela legale per entrambe le parti coinvolte. In questa guida, esploreremo passo dopo passo come scrivere un verbale di riconsegna immobile nulla a pretendere, suddividendolo in sezioni chiave per facilitarne la comprensione e l’applicazione.

Come scrivere verbale riconsegna immobile nulla a pretendere

Il verbale di riconsegna immobile inizia con una sezione introduttiva in cui vengono chiaramente identificate le parti coinvolte. È essenziale includere i nomi completi del locatore e del conduttore nel caso di una locazione, o del venditore e dell’acquirente nel caso di una compravendita. Inoltre, è necessario specificare l’indirizzo completo dell’immobile oggetto del verbale. Questa sezione serve a definire chiaramente chi sono le parti e quale proprietà è oggetto della riconsegna, evitando qualsiasi ambiguità futura.

Successivamente, è importante fornire una descrizione dettagliata dell’immobile al momento della riconsegna. Questa descrizione dovrebbe includere lo stato generale dell’immobile, eventuali danni preesistenti, e la presenza o meno di arredi e accessori. È consigliabile accompagnare il verbale con fotografie o un inventario dettagliato che documenti le condizioni dell’immobile. Questa sezione serve a verificare che l’immobile sia stato restituito conformemente alle condizioni stabilite nel contratto originario, facilitando l’identificazione di eventuali discrepanze.

La sezione seguente riguarda la verifica delle condizioni dell’immobile da parte di entrambe le parti. Durante l’incontro di riconsegna, è prassi comune che entrambe le parti ispezionino l’immobile insieme per confermare che non vi siano danni non previsti o modifiche non autorizzate. Questo passaggio è cruciale per evitare contestazioni future e per assicurarsi che tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate. Eventuali discrepanze riscontrate devono essere riportate nel verbale con dettagli specifici, inclusi eventuali accordi per la riparazione o la compensazione.

Una volta verificate le condizioni dell’immobile, il verbale deve includere una dichiarazione formale di nulla a pretendere. Questa dichiarazione afferma che entrambe le parti non hanno ulteriori richieste finanziarie o legali l’una verso l’altra in relazione all’immobile riconsegnato. È fondamentale che questa dichiarazione sia chiara e inequivocabile, indicando che non vi sono controversie pendenti e che tutte le obbligazioni contrattuali sono state adempiute. Questo passaggio protegge entrambe le parti da future rivendicazioni e garantisce una conclusione serena del rapporto contrattuale.

Per rendere ufficiale il verbale di riconsegna, è necessario che entrambe le parti lo firmino e lo datino. Le firme attestano l’accettazione delle condizioni riportate nel verbale e confermano che entrambe le parti sono d’accordo con quanto dichiarato. La data della firma è altrettanto importante, in quanto stabilisce il momento preciso della riconsegna e dell’accordo di nulla a pretendere. È consigliabile che ogni parte conservi una copia del verbale firmato per eventuali necessità future.

Infine, è possibile includere eventuali allegati che supportino il contenuto del verbale di riconsegna. Questi possono comprendere fotografie dell’immobile, l’inventario degli arredi, o qualsiasi altra documentazione rilevante che possa servire come prova delle condizioni dell’immobile al momento della riconsegna. Gli allegati rafforzano la validità del verbale e forniscono ulteriori garanzie in caso di dispute future.

Modello verbale riconsegna immobile nulla a pretendere

1. Identificazione delle Parti

Il presente verbale di riconsegna immobile viene redatto in data [Data], tra:

Locatore/Venditore:

Nome e Cognome: [Nome e Cognome del Locatore/Venditore]
Indirizzo: [Indirizzo Completo]
Codice Fiscale/Partita IVA: [Codice Fiscale o Partita IVA]
Contatto Telefonico: [Numero di Telefono]
Email: [Indirizzo Email]
Conduttore/Acquirente:

Nome e Cognome: [Nome e Cognome del Conduttore/Acquirente]
Indirizzo: [Indirizzo Completo]
Codice Fiscale/Partita IVA: [Codice Fiscale o Partita IVA]
Contatto Telefonico: [Numero di Telefono]
Email: [Indirizzo Email]

2. Descrizione dell’Immobile

L’immobile oggetto del presente verbale è situato in [Indirizzo Completo dell’Immobile], composto da [Descrizione Dettagliata dell’Immobile, ad esempio: numero di vani, metri quadrati, particolari caratteristiche strutturali, ecc.].

3. Stato dell’Immobile alla Riconsegna

Alla data di riconsegna, l’immobile si presenta nelle seguenti condizioni:

[Descrizione dello Stato Generale dell’Immobile]
[Eventuali Danni Preesistenti]
[Presenza o Assenza di Arredi e Accessori]
[Altre Note Rilevanti]
4. Ispezione Condivisa

Le parti hanno effettuato un’ispezione congiunta dell’immobile per verificare le condizioni sopra descritte. Eventuali discrepanze o danni aggiuntivi sono stati annotati come segue:

[Dettagli di eventuali Danni Riscontrati durante l’Ispezione]
5. Dichiarazione di Nulla a Pretendere

Le parti, con la firma del presente verbale, dichiarano di nulla a pretendere reciprocamente in relazione all’immobile sopra descritto. Nessuna delle due parti avrà ulteriori richieste finanziarie, legali o di altro tipo relative all’immobile, e si impegnano a non avanzare ulteriori pretese in futuro.

6. Firma delle Parti

In conferma di quanto sopra, le parti firmano il presente verbale in duplice copia, una per il Locatore/Venditore e una per il Conduttore/Acquirente.

[Nome e Cognome del Locatore/Venditore]
Locatore/Venditore

[Nome e Cognome del Conduttore/Acquirente]
Conduttore/Acquirente

7. Testimoni (Facoltativo)

Per maggiore validità, si può aggiungere la firma di testimoni:

[Nome e Cognome del Testimone 1]
Testimone

[Nome e Cognome del Testimone 2]
Testimone

8. Allegati

Fotografie dell’immobile alla riconsegna
Copia della Conferma Ordine o della Lettera di Vettura
Inventario degli arredi e accessori (se applicabile)
9. Note Finali

Il presente verbale di riconsegna immobile con dichiarazione di nulla a pretendere è redatto in conformità con le disposizioni dell’articolo 52 del Codice del Consumo e le normative vigenti in materia di locazione/compravendita immobiliare.

10. Dichiarazione di Ricezione

Il Conduttore/Acquirente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie riguardanti il processo di riconsegna e le condizioni di nulla a pretendere, confermando di aver compreso e accettato quanto riportato nel presente documento.

[Nome e Cognome del Conduttore/Acquirente]
Conduttore/Acquirente

[Nome e Cognome del Locatore/Venditore]
Locatore/Venditore

Fac simile contratto di fornitura prodotti petroliferi

Scrivere un contratto di fornitura di prodotti petroliferi è un compito cruciale per garantire che tutte le parti coinvolte abbiano chiari diritti e doveri. Un contratto ben redatto non solo protegge gli interessi di fornitori e acquirenti, ma stabilisce anche le basi per una relazione commerciale duratura e proficua. Questo documento legale deve essere redatto con attenzione, tenendo conto delle normative vigenti, delle specifiche tecniche dei prodotti e delle condizioni di mercato. In questa guida, esploreremo i principali elementi da considerare nella stesura di un contratto di fornitura di prodotti petroliferi, fornendo consigli pratici per aiutarti a creare un accordo solido e vincolante. Che tu sia un fornitore esperto o un acquirente alle prime armi, queste informazioni ti aiuteranno a navigare nel complesso mondo delle forniture petrolifere con maggiore sicurezza e competenza.

Come scrivere un contratto di fornitura prodotti petroliferi

Per predisporre un contratto di fornitura di prodotti petroliferi in modo completo e conforme alle regole del settore, è necessario prestare particolare attenzione sia agli aspetti tipici di ogni fornitura commerciale (identificazione delle parti, descrizione precisa dell’oggetto, clausole economiche, modalità di consegna), sia ai profili tecnici e normativi specifici dei combustibili e degli altri derivati del petrolio. Qui di seguito vengono illustrate le principali aree di attenzione, con l’avvertenza che il testo contrattuale dovrà sempre essere adattato alle situazioni concrete, alle leggi locali e alle eventuali normative transnazionali applicabili.

Identificazione delle parti
Il primo passo è indicare chiaramente chi sono il fornitore e il cliente. Nel settore petrolifero, il fornitore può essere una raffineria, un grossista o un trader autorizzato alla distribuzione di carburanti; il cliente può essere un’azienda di trasporto, un ente pubblico, un’impresa industriale o un soggetto commerciale che necessita di prodotti petroliferi. È importante riportare tutti i dati legali, la partita IVA o il codice fiscale, la sede e l’eventuale numero di licenza o di autorizzazione specifica per la commercializzazione di prodotti petroliferi (dove richiesto dalle normative nazionali).

Descrizione dell’oggetto e specifiche tecniche
Nel caso di prodotti petroliferi, è essenziale elencare in modo puntuale che cosa si intende fornire (benzina, gasolio, kerosene, oli combustibili, lubrificanti, GPL o altri derivati). Si specificano le caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto, facendo riferimento a standard riconosciuti (ad esempio, norme EN, ASTM, ISO) o ai requisiti imposti dalla legge (soprattutto per i carburanti, che devono rispettare determinati parametri ambientali e di sicurezza). Se si prevede la fornitura di più tipologie di prodotti (ad esempio gasolio per autotrazione e olio combustibile per riscaldamento), vale la pena inserire un allegato con le schede tecniche di ciascun prodotto.

Quantità, periodicità e pianificazione
È utile stabilire la quantità complessiva (eventualmente minima e massima) di prodotti petroliferi da fornire e la cadenza delle consegne (giornaliera, settimanale, mensile o su chiamata). Il contratto può prevedere un volume fisso o un obbligo di acquisto minimo da parte del cliente (take or pay), oppure una flessibilità entro un intervallo di tolleranza. Qualora il cliente abbia bisogno di regolarità, è importante fissare un calendario delle consegne o le modalità di ordine (“call off”), indicando i tempi massimi entro cui il fornitore deve rispondere e consegnare.

Condizioni di consegna e trasferimento del rischio
Nel commercio di prodotti petroliferi è frequente l’uso degli Incoterms (se si tratta di forniture internazionali) o di clausole nazionali equivalenti (per i trasporti interni). Bisogna definire se il fornitore si occupa del trasporto (ad esempio DDP – Delivered Duty Paid, se ci si riferisce agli Incoterms internazionali) oppure se il ritiro avviene presso il deposito o la raffineria del fornitore (Ex Works, FCA, ecc.). È fondamentale chiarire il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà e del rischio: ciò influisce sia su chi gestisce eventuali danni o perdite durante la spedizione, sia sugli oneri assicurativi.

Prezzo e formule di indicizzazione
Poiché il prezzo dei prodotti petroliferi può subire oscillazioni significative, il contratto spesso include clausole di indicizzazione o formule di adeguamento legate alle quotazioni di riferimento (per esempio Platts, Argus, quotazioni nazionali o internazionali di greggio e dei principali derivati). Si può prevedere un meccanismo di calcolo del prezzo in base a un parametro pubblico (come un indice di mercato) a cui aggiungere un margine fisso (mark-up) o altri costi. È fondamentale definire con chiarezza la frequenza degli aggiornamenti e il canale di riferimento (es. “La quotazione media del gasolio pubblicata da [nome dell’ente] nella settimana precedente la consegna”).

Modalità e termini di pagamento
Le parti devono stabilire entro quanti giorni dalla fattura il cliente debba pagare, in che modo (bonifico, lettera di credito, assegno), e se siano previste garanzie bancarie o assicurative (ad esempio fideiussioni, polizze a copertura del rischio di credito). Nei rapporti di fornitura continuativa con alti volumi, è comune l’uso di cauzioni o di lettere di credito stand-by, soprattutto se esiste un rischio di insolvenza. È anche bene stabilire gli interessi di mora in caso di ritardi.

Aspetti ambientali, di sicurezza e documentali
I prodotti petroliferi sono soggetti a stringenti normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, trasporto di merci pericolose (ADR, se su strada), salvaguardia ambientale e accise. Pertanto, conviene richiamare nel contratto gli obblighi del fornitore in termini di schede di sicurezza, etichettatura, eventuali certificati di analisi e documentazione di trasporto (DDT, CMR, bolla doganale, se richiesto). Anche il cliente è tenuto a rispettare norme di stoccaggio sicuro, prevenzione incendi, eventuali licenze o denunce di esercizio (ad esempio per i depositi di carburante). Si possono inserire clausole che specificano quali responsabilità assume il fornitore (integrità del prodotto, conformità alle leggi vigenti) e che cosa viene richiesto al cliente per la gestione e lo stoccaggio sicuro.

Garanzie e reclami
È opportuno disciplinare la procedura per i controlli di qualità, definendo se e come il cliente può effettuare analisi sul prodotto in ingresso (presso laboratori interni o esterni) e in che tempi debba segnalare eventuali non conformità (ad esempio, entro pochi giorni dalla consegna). È consigliabile determinare la soluzione in caso di incongruenze analitiche (rifacimento delle prove, contraddittorio, ecc.), nonché le azioni correttive previste (sostituzione del prodotto, rimborso parziale o totale).

Inadempienze, penali e risoluzione
Un contratto di fornitura petrolifera spesso comprende clausole risolutive espresse per la mancata consegna, per il mancato rispetto dei requisiti qualitativi o per la mancata presa in carico dei volumi concordati (nel caso di obblighi minimi di acquisto). Si possono prevedere penali a carico del fornitore in caso di ritardi di consegna che provochino danni al cliente (es. interruzione di attività industriali, penali da parte di terzi) o penali a carico del cliente per la mancata accettazione della merce ordinata. È utile regolare le ipotesi di forza maggiore (calamità, scioperi, eventi straordinari) che possano influenzare la produzione o il trasporto.

Legge applicabile e foro competente
Se il rapporto è tra imprese della stessa nazione, si può stabilire che si applichi la legge italiana (o quella del Paese di riferimento) e indicare il tribunale competente per le controversie. Se il contratto ha una dimensione internazionale, si dovrà stabilire la legge applicabile (ad esempio, la Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci potrebbe essere esclusa o inclusa) e l’autorità o il foro competente (tribunale ordinario, arbitrato istituzionale o ad hoc, camera di commercio internazionale).

Clausole di riservatezza
Nel commercio petrolifero, talvolta le parti preferiscono non divulgare i termini economici o le strategie di approvvigionamento. Pertanto, è frequente l’inserimento di una clausola che obblighi fornitore e cliente a mantenere riservate le informazioni apprese durante il rapporto commerciale.

Firma, data e allegati
Come in ogni contratto, è indispensabile che il testo venga firmato dai rappresentanti legali o da soggetti muniti di idonea procura, riportando la data e il luogo di sottoscrizione. Se si fa riferimento ad allegati tecnici (listini, schede di sicurezza, standard di qualità), è bene citarli esplicitamente e apporre la firma su ciascuno di essi per confermarne l’autenticità.

In conclusione, un contratto di fornitura di prodotti petroliferi richiede un’attenzione particolare alla parte tecnica (tipologia di prodotti, standard di qualità, normative ambientali e di sicurezza, trasporto di merci pericolose) e ai possibili rischi commerciali (oscillazione dei prezzi, garanzie di pagamento, penali per inadempimento). Data la delicatezza del settore, si consiglia sempre di coinvolgere professionisti esperti in diritto commerciale e, se necessario, in diritto doganale o in normative internazionali, per assicurarsi che il testo tuteli in modo efficace gli interessi di entrambe le parti e rispetti le prescrizioni vigenti.

Modello contratto di fornitura prodotti petroliferi

Tra
[Denominazione e ragione sociale del Fornitore], con sede legale in [indirizzo completo], Codice Fiscale/Partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata da [nome e cognome], di seguito “Fornitore”,

e
[Denominazione e ragione sociale del Cliente], con sede legale in [indirizzo completo], Codice Fiscale/Partita IVA [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata da [nome e cognome], di seguito “Cliente”,

premesso che

Il Fornitore è abilitato alla produzione, commercializzazione o distribuzione di prodotti petroliferi, nel rispetto delle autorizzazioni e delle normative vigenti.
Il Cliente necessita di un approvvigionamento regolare di determinati prodotti petroliferi, alle condizioni di seguito stabilite.
Le parti intendono regolare il loro rapporto di fornitura in base alle clausole qui indicate.
si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del Contratto
1.1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte del Fornitore al Cliente, di prodotti petroliferi (ad esempio: benzina, gasolio, GPL, lubrificanti, olio combustibile, etc.) meglio specificati negli Allegati tecnici [●] o nelle conferme d’ordine inviate dal Cliente e accettate dal Fornitore.
1.2. I prodotti dovranno possedere le caratteristiche tecniche e qualitative stabilite dalle normative vigenti e/o indicate negli Allegati e/o schede tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente contratto.

2. Prodotti e Specifiche Tecniche
2.1. Le specifiche di qualità dei prodotti, i parametri chimico-fisici e gli standard di riferimento (quali EN, ASTM o eventuali normative locali) sono dettagliati negli Allegati al contratto o nelle schede tecniche fornite dal Fornitore.
2.2. Il Fornitore garantisce che i prodotti rispondano ai requisiti di legge in materia di sicurezza, tutela ambientale e accise, ove applicabile. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Cliente, le schede di sicurezza (SDS), i certificati di analisi e ogni altro documento previsto dalla normativa di settore.

3. Quantità e Programmazione delle Forniture
3.1. Le parti definiscono, in questo atto o in successivi accordi scritti (quali ordini o piani di consegna), le quantità minime/massime di prodotto che il Cliente si impegna ad acquistare e che il Fornitore si impegna a fornire.
3.2. Se previsto, le parti potranno stabilire obblighi di acquisto minimo (“take or pay”) o disponibilità garantita (“deliver or pay”), indicandone quantità, tolleranze e periodi di fornitura (mensili, trimestrali, annuali).
3.3. Il Cliente comunicherà il proprio fabbisogno periodico (ordini, calendari di consegna) con un congruo preavviso, indicato in [●] giorni o secondo altre modalità concordate, affinché il Fornitore possa organizzare la logistica e garantire la disponibilità del prodotto.

4. Consegna, Trasporto e Trasferimento del Rischio
4.1. Condizioni di consegna (Incoterms o equivalenti)
Le parti convengono che il luogo e la modalità di consegna siano disciplinati dalla resa [indicare l’Incoterm prescelto, ad es. DDP, CIF, FOB, EXW, FCA], come definita dagli Incoterms® edizione vigente (se trattasi di commercio internazionale) o da clausole commerciali equivalenti per consegne nazionali.
4.2. Trasferimento del Rischio
Salvo diverso accordo, il rischio di perimento o danneggiamento del prodotto si trasferisce al Cliente nel momento in cui il prodotto viene consegnato secondo i termini di resa pattuiti.
4.3. Documenti di Trasporto e Accise
Ogni spedizione sarà accompagnata da idonea documentazione di trasporto (DDT, CMR, bolle doganali, etc.) e dalle eventuali attestazioni richieste dalla normativa fiscale e doganale in materia di accise. Il Fornitore fornirà tali documenti in modo completo e corretto, assumendosene la responsabilità in caso di omissioni o inesattezze, salvo quando queste siano imputabili a dati errati forniti dal Cliente.

5. Prezzo e Formula di Indicizzazione
5.1. Prezzo Base
Il prezzo dei prodotti è determinato in base a [specificare la metodologia: prezzo fisso, prezzo a listino, parametri di mercato (es. Platts, Argus, etc.)], come dettagliato negli Allegati [●] o nelle conferme d’ordine.
5.2. Aggiornamenti e Indicizzazioni
Qualora i prezzi siano soggetti a variazioni in ragione di fluttuazioni di mercato, le parti applicheranno un meccanismo di indicizzazione legato a [nome della quotazione di riferimento], con un premio o uno sconto di [●] €/tonnellata o altra unità di misura. Le rilevazioni periodiche (giornaliere, settimanali, mensili) saranno effettuate sulla base delle pubblicazioni ufficiali.
5.3. Imposte e Accise
Tutti i prezzi indicati si intendono al netto delle accise, delle imposte e dell’IVA ove applicabile, salvo diversa specificazione. L’ammontare di tali oneri sarà evidenziato in fattura.

6. Modalità di Pagamento
6.1. Termini di Pagamento
Il Cliente dovrà corrispondere il pagamento entro [●] giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo. Il pagamento avverrà mediante [bonifico bancario, lettera di credito, ecc.], secondo le coordinate comunicate dal Fornitore.
6.2. Garanzie
Le parti possono concordare l’emissione di fideiussioni bancarie, lettere di credito stand-by o altre forme di garanzia, specie in caso di volumi rilevanti o dilazioni di pagamento prolungate.
6.3. Mora
In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 (o altra normativa specifica), salvo il diritto del Fornitore di sospendere ulteriori forniture e/o di risolvere il contratto qualora l’inadempimento persistesse.

7. Qualità, Controlli e Reclami
7.1. Conformità e Analisi
I prodotti forniti dovranno essere conformi alle specifiche contrattuali e alle normative vigenti. Su richiesta del Cliente, il Fornitore renderà disponibili i certificati di analisi rilasciati da laboratori interni o terzi.
7.2. Verifiche del Cliente
Il Cliente potrà effettuare o far effettuare, a proprie spese, verifiche o analisi del prodotto al momento della consegna o presso il proprio deposito. Eventuali contestazioni riguardo a vizi palesi dovranno essere comunicate al Fornitore entro [●] giorni lavorativi dalla consegna, mentre i vizi occulti andranno segnalati entro un termine ragionevole dalla scoperta.
7.3. Soluzioni in Caso di Non Conformità
In presenza di prodotti non conformi o difettosi per colpa del Fornitore, quest’ultimo dovrà, secondo le indicazioni del Cliente e previo contraddittorio tecnico, provvedere alla sostituzione o al ritiro dei prodotti difettosi, nonché al rimborso o all’emissione di note di credito, fatte salve eventuali ulteriori pretese risarcitorie se la non conformità ha causato danni documentabili.

8. Inadempimenti, Penali e Risoluzione
8.1. Penali per Ritardo
Se la mancata o ritardata consegna è imputabile al Fornitore e causa danni al Cliente, le parti possono convenire una penale giornaliera o settimanale, da quantificare in [●]% del valore della fornitura, salvo il maggior danno.
8.2. Clausola Risolutiva Espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene che la ripetuta inadempienza agli obblighi di pagamento del Cliente o la mancata fornitura per motivi non di forza maggiore da parte del Fornitore costituiscono grave inadempimento e legittimano l’altra parte a risolvere il contratto, previa comunicazione scritta.
8.3. Forza Maggiore
Eventi di forza maggiore (calamità, guerre, scioperi di portata generale, chiusure di oleodotti o raffinerie, restrizioni governative) che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, non costituiranno inadempimento e potranno giustificare la sospensione dell’esecuzione del contratto fino al cessare delle circostanze impeditive.

9. Obblighi di Sicurezza, Ambiente e Documentazione
9.1. Sicurezza e Ambiente
Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le normative in materia di trasporto di merci pericolose (ADR se su strada, IMDG se via mare, RID se via ferrovia) e a fornire al Cliente istruzioni chiare sulle modalità di stoccaggio, manutenzione e uso dei prodotti petroliferi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e l’ambiente.
9.2. Documentazione e Accise
Ciascuna consegna dovrà essere accompagnata dai documenti di trasporto (DDT o equivalenti), nonché dalle schede di sicurezza, fatture e ogni altra documentazione prevista dalla normativa fiscale e doganale, specialmente se la fornitura interessa depositi fiscali o doganali.
9.3. Responsabilità del Cliente
Il Cliente, da parte sua, dovrà attenersi alle prescrizioni di sicurezza e alla normativa ambientale per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti, manlevando il Fornitore per eventuali danni derivanti da utilizzo o gestione non conformi.

10. Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di carattere tecnico, commerciale e logistico acquisite nell’esecuzione del presente contratto, salvo quanto strettamente necessario per adempiere alle rispettive obbligazioni o ove richiesto dalla legge o da autorità competenti.

11. Legge Applicabile e Foro Competente
11.1. Legge Applicabile
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana (o altra legge nazionale concordata dalle parti). Qualora esso abbia una dimensione transnazionale, le parti possono stabilire se applicare o escludere la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
11.2. Foro Competente
Per tutte le controversie derivanti o relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di [●], salvo diversa convenzione arbitrale o diversa volontà scritta delle parti.

12. Disposizioni Finali
Clausola di Salvaguardia: L’eventuale invalidità di una o più disposizioni del presente contratto non inficia la validità delle restanti.
Modifiche: Qualunque integrazione o modifica al presente accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato da entrambe le parti.
Allegati: Gli Allegati e le Schede Tecniche, firmati dalle parti, costituiscono parte integrante del presente contratto.
Data Protection: Le parti si conformano alla normativa in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi a trattare i dati dell’altra parte esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto.
Luogo e Data: [●]

Per il Fornitore: __________________________
(firma del legale rappresentante)

Per il Cliente: __________________________
(firma del legale rappresentante)

 

Fac simile contratto di fornitura software

Scrivere un contratto di fornitura software è un passo cruciale per garantire un rapporto di lavoro chiaro e produttivo tra il fornitore e il cliente. Un contratto ben strutturato non solo definisce i diritti e i doveri di entrambe le parti, ma serve anche a prevenire controversie future e a stabilire le aspettative relative ai servizi forniti. In un settore in continua evoluzione come quello del software, è fondamentale essere precisi e dettagliati in ogni clausola, per proteggere gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Questa guida si propone di offrirti un percorso chiaro e pratico per redigere un contratto di fornitura software efficace, fornendo esempi e suggerimenti per affrontare le diverse sezioni del documento. Che tu sia un imprenditore che cerca di formalizzare un accordo per un nuovo software o un professionista del settore legale che desidera affinare le proprie competenze, questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nella creazione di un contratto che risponda alle tue esigenze e a quelle del tuo partner commerciale.

Come scrivere un contratto di fornitura software

Redigere un contratto di fornitura software è un passaggio cruciale per stabilire un rapporto chiaro e trasparente tra il fornitore e il cliente. Questo tipo di contratto definisce i termini e le condizioni sotto i quali il software verrà sviluppato, consegnato e mantenuto, garantendo che entrambe le parti abbiano una comprensione comune delle loro responsabilità e aspettative. In questa guida, esploreremo i vari elementi essenziali che devono essere inclusi in un contratto di fornitura software, offrendo una panoramica dettagliata per assicurare che il documento sia completo e adeguato alle esigenze di entrambe le parti coinvolte.

Il contratto di fornitura software inizia generalmente con un’introduzione che identifica le parti coinvolte, ovvero il fornitore e il cliente, specificando i loro dati legali e di contatto. È fondamentale definire chiaramente termini chiave utilizzati nel contratto per evitare ambiguità. Queste definizioni aiutano a stabilire un linguaggio comune e a prevenire interpretazioni errate durante la durata del contratto.

Una sezione del contratto è la descrizione dettagliata del software che verrà fornito. Questa parte deve includere le specifiche tecniche, le funzionalità principali, e le eventuali personalizzazioni richieste dal cliente. Inoltre, è importante delineare l’ambito del lavoro, specificando cosa è incluso nel progetto e cosa esclude, per evitare malintesi e garantire che tutte le parti abbiano aspettative allineate.

Il contratto deve chiarire le responsabilità di entrambe le parti. Il fornitore è generalmente responsabile dello sviluppo, della consegna e del mantenimento del software, mentre il cliente deve fornire tutte le informazioni necessarie e garantire l’accesso alle risorse richieste per completare il progetto. Questa sezione deve delineare chiaramente cosa ciascuna parte si impegna a fare, assicurando che tutti i compiti siano assegnati in modo equo e realistico.

I termini di pagamento rappresentano una componente essenziale del contratto. È necessario specificare l’importo totale, le scadenze per i pagamenti, e le modalità di pagamento accettate. Inoltre, può essere utile includere dettagli su eventuali penali per ritardi nei pagamenti o condizioni per rimborsi in caso di mancata consegna del software secondo quanto concordato.

La proprietà intellettuale è un aspetto delicato nei contratti di fornitura software. È fondamentale stabilire chi detiene i diritti d’autore sul software sviluppato e quali diritti di utilizzo vengono concessi al cliente. Questa sezione deve chiarire se il cliente riceve una licenza esclusiva, non esclusiva, trasferibile o non trasferibile, e specificare eventuali limitazioni sull’uso del software.

La protezione delle informazioni sensibili e dei dati personali è di primaria importanza. Il contratto deve includere clausole di confidenzialità che impediscano al fornitore e al cliente di divulgare informazioni riservate a terzi. Inoltre, è necessario assicurarsi che entrambe le parti rispettino le normative vigenti sulla protezione dei dati, garantendo che i dati trattati durante il progetto siano gestiti in modo sicuro e conforme alle leggi applicabili.

Il fornitore dovrebbe offrire garanzie sulla qualità e sulla funzionalità del software, assicurando che esso sia privo di difetti e conforme alle specifiche concordate. È importante definire chiaramente i limiti di responsabilità del fornitore in caso di problemi o malfunzionamenti del software, nonché le condizioni per eventuali riparazioni o sostituzioni. Allo stesso tempo, il cliente dovrebbe riconoscere i propri obblighi nel fornire feedback tempestivi e collaborare con il fornitore per risolvere eventuali problemi riscontrati.

La manutenzione e il supporto post-consegna sono aspetti cruciali per garantire il corretto funzionamento del software nel tempo. Il contratto deve specificare i termini e le condizioni per la manutenzione, inclusi gli interventi di aggiornamento, le riparazioni e l’assistenza tecnica. È utile definire anche i tempi di risposta del fornitore in caso di richieste di supporto, assicurando che il cliente possa ricevere assistenza in modo tempestivo ed efficace.

La durata del contratto deve essere chiaramente definita, indicando la data di inizio e di fine del rapporto contrattuale. Inoltre, è importante stabilire le condizioni sotto le quali il contratto può essere risolto anticipatamente, sia da parte del fornitore che del cliente. Questa sezione dovrebbe includere le procedure per la risoluzione, eventuali penali o compensi in caso di terminazione anticipata, e le modalità di restituzione o distruzione dei dati e delle informazioni confidenziali.

Nonostante tutti gli sforzi per evitare problemi, possono sorgere controversie durante la durata del contratto. È quindi essenziale includere una clausola che definisca il metodo di risoluzione delle controversie, come la mediazione o l’arbitrato, prima di ricorrere a vie legali. Questa sezione dovrebbe anche specificare la giurisdizione competente e le leggi applicabili al contratto, fornendo un quadro chiaro per affrontare eventuali disaccordi in modo ordinato e professionale.

Infine, il contratto dovrebbe includere clausole generali che coprono aspetti come la modifica del contratto, la trasferibilità dei diritti e degli obblighi, e la forza maggiore. Queste clausole garantiscono che il contratto sia flessibile e possa adattarsi a situazioni impreviste senza compromettere i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte.

Modello contratto di fornitura softwar

L’anno …., il giorno …., del mese …., in …., via …., n. ….

Tra:

……………. Via …., …., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (c.f. ….) in qualità di Committente e

l’Impresa …., corrente in ………………….., Via …., (c.f. ….) in qualità di Fornitore, si conviene e si stipula

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Committente è addivenuto alla determinazione di affidare al Fornitore, che dichiara di assumere la fornitura del software: …………………………

Art. 2

Disciplina del contratto

La fornitura è disciplinata, oltre che dalle norme contenute nel presente contratto, dalle disposizioni di cui al codice civile.

Art. 3

Corrispettivo

L’importo per la fornitura del software è di Euro …. = oltre IVA, giusta delibera del …. che si allega.

Art. 4

Modalità di pagamento

Nel corso dell’esecuzione della fornitura vengono effettuati al Fornitore pagamenti in conto del corrispettivo come segue:

…………………………….

Art. 5

Inizio della fornitura

La fornitura oggetto del presente contratto avrà inizio il ….

Art. 6

Termine di completamento

Il Fornitore si impegna a completare la fornitura del software oggetto del presente contratto entro …. giorni lavorativi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio della fornitura. La data dell’effettivo completamento dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 7

Proroghe

Il Fornitore può richiedere prima della scadenza del termine di completamento contrattualmente previsto, al Committente una eventuale proroga del termine per particolari difficoltà di esecuzione incontrate nel corso della fornitura, senza che ciò costituisca titolo ad ottenere indennizzi o risarcimenti per il prolungamento dei tempi di fornitura.

Art. 8

Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di completamento, sarà applicata una penale di Euro/giorno ….

Art. 9

Revisione prezzi

Il prezzo del presente contratto non è soggetto a revisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1664, comma 1 c.c.

Art. 10

Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di ….

Art. 11

Spese contrattuali

Sono a carico della parte inadempiente, anche a titolo di penale, le spese di stipulazione e di registrazione del presente contratto.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dall’allegato capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Committente

Il Fornitore

Fac simile contratto di fornitura calcestruzzo

Scrivere un contratto di fornitura di calcestruzzo è un passo fondamentale per garantire la chiarezza e la sicurezza di entrambe le parti coinvolte. Questo documento non solo stabilisce le aspettative, ma funge anche da protezione legale in caso di controversie. La fornitura di calcestruzzo è essenziale in numerosi progetti edili, e un contratto ben redatto può prevenire malintesi e problemi che potrebbero sorgere durante l’esecuzione del lavoro.

In questa guida, esploreremo i principali elementi da considerare nella redazione di un contratto di fornitura di calcestruzzo, dalla definizione delle specifiche tecniche alla pianificazione delle tempistiche di consegna. Analizzeremo inoltre le clausole chiave da includere per tutelare gli interessi di entrambe le parti, assicurando che il processo di fornitura avvenga senza intoppi. Sia che tu sia un fornitore esperto o un imprenditore alle prime armi, questa guida ti fornirà gli strumenti necessari per creare un contratto efficace e completo.

Come scrivere un contratto di fornitura calcestruzzo

La redazione di un contratto di fornitura di calcestruzzo richiede innanzitutto l’individuazione chiara delle parti coinvolte, specificando i dati legali completi del fornitore (normalmente un’azienda specializzata nella produzione o nella commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato) e del cliente (che può essere un’impresa di costruzioni o un ente appaltante). Occorre poi definire in modo preciso l’oggetto del contratto, indicando il tipo di calcestruzzo (ad esempio ordinario, ad alte prestazioni, fibrorinforzato) e la conformità alle norme tecniche di settore, spesso recepite dagli standard nazionali (come le Norme Tecniche per le Costruzioni, se ci si trova in Italia). È utile anche fare riferimento a eventuali marchi di qualità o certificazioni (ad esempio marcatura CE) che garantiscano la rispondenza dei materiali ai requisiti di legge e alle specifiche del progetto.

Un elemento cruciale riguarda la programmazione e la cadenza delle forniture. Il contratto dovrebbe stabilire la quantità di calcestruzzo da fornire (di solito espressa in metri cubi), le scadenze o i periodi di consegna e la durata complessiva dell’accordo. Se il cantiere richiede getti in giorni e orari ben definiti, è indispensabile precisare come verrà gestita la logistica: orari di arrivo delle autobetoniere, tempi di scarico, modalità di preavviso per eventuali variazioni e penali in caso di ritardi significativi, giacché il rispetto dei tempi è fondamentale per evitare compromissioni nelle fasi di getto. Lo stesso discorso vale per l’eventuale presenza di più punti di fornitura (ad esempio diversi cantieri) e le relative responsabilità di trasporto e pompaggio (se non delegato a un’impresa terza).

In un contratto di fornitura di calcestruzzo, le caratteristiche tecniche sono centrali. È raccomandabile indicare la classe di resistenza (ad esempio C20/25, C30/37), il tipo di esposizione (che influenza la durabilità), il diametro massimo degli inerti, il rapporto acqua/cemento, l’eventuale aggiunta di additivi e ogni altro requisito specifico del progetto o delle normative vigenti. Una prassi consolidata prevede che il fornitore fornisca documentazione su ogni carico consegnato (ad esempio, la bolla di accompagnamento con l’indicazione del volume, del dosaggio e degli estremi dell’impianto di betonaggio) e che metta a disposizione, su richiesta del cliente, i certificati di prova di resistenza a compressione emessi dal laboratorio interno o da strutture terze accreditate. Nel caso in cui il contratto preveda una quantità di fornitura rilevante, si possono inserire clausole che disciplinano in maniera più dettagliata le modalità di controllo qualità (campionamenti in cantiere, prove a rottura di cubetti o cilindri, analisi statistica delle resistenze).

Sul versante economico, è necessario stabilire il prezzo unitario (ad esempio euro/m³) e chiarire se questo comprenda le eventuali spese di trasporto e pompaggio, nonché se subisca adeguamenti in relazione a variazioni del costo delle materie prime o a richieste di prestazioni aggiuntive (come getti notturni o festivi). È altrettanto importante indicare i termini di pagamento (ad esempio, entro un certo numero di giorni dalla data di fattura o dal fine mese di competenza), le eventuali garanzie richieste (fideiussioni, lettere di credito) e le penali per ritardi o inadempimenti sia dal lato del fornitore (ad esempio, penali per mancata consegna secondo il piano stabilito) sia dal lato del cliente (ritardi nel pagamento).

Date le implicazioni di sicurezza e di responsabilità nel settore delle costruzioni, il contratto dovrebbe dedicare spazio alla questione dei rischi e delle assicurazioni. Spesso il fornitore garantisce la conformità del calcestruzzo alle specifiche contrattuali fino al momento della consegna in cantiere, mentre il cliente si assume la responsabilità di un corretto impiego del materiale, delle modalità di posa e stagionatura. Talvolta si prevede che il fornitore risponda per la resistenza e la durabilità del calcestruzzo, purché esso sia stato messo in opera secondo le regole dell’arte e le istruzioni fornite. È importante, dunque, individuare con chiarezza i criteri per il collaudo e la gestione di eventuali contestazioni: di solito si stabilisce un termine breve entro cui il cliente può segnalare difetti palesi (come consistenza non idonea o separazione degli inerti) e, per i difetti occulti (come una resistenza a compressione inferiore a quella prevista), si fa riferimento ai risultati delle prove sui campioni conservati.

Infine, non vanno trascurate le consuete clausole generali: la legge applicabile (di solito quella del Paese in cui si opera) e il foro competente, le modalità per la risoluzione anticipata del contratto in caso di inadempienze gravi (mancato pagamento, fornitura sistematicamente difettosa), le clausole di riservatezza (se il progetto richiede di tutelare dati tecnici o commerciali) e la possibilità di ricorrere a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione o arbitrato), qualora le parti preferiscano evitare il contenzioso ordinario. Conclusa la stesura del testo, è sempre consigliabile farlo revisionare da un consulente legale, specialmente per aspetti tecnici e di responsabilità professionale, così da assicurare la piena conformità alle normative vigenti e la solidità degli accordi presi.

Modello contratto di fornitura calcestruzzo

Tra
[Denominazione e ragione sociale del Fornitore], con sede legale in [indirizzo completo], Codice Fiscale/Partita IVA [●], iscritta/o al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata/o da [nome e cognome], di seguito denominata/o “Fornitore”,

e
[Denominazione e ragione sociale del Cliente], con sede legale in [indirizzo completo], Codice Fiscale/Partita IVA [●], iscritta/o al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata/o da [nome e cognome], di seguito denominata/o “Cliente”,

premesso che

Il Fornitore è abilitato alla produzione o commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato, secondo le normative vigenti in materia di qualità e sicurezza;
Il Cliente necessita di regolari forniture di calcestruzzo per le proprie attività di costruzione o per l’esecuzione di appalti;
Le parti desiderano regolare le rispettive obbligazioni con il presente contratto;
si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del Contratto
1.1. Il presente contratto disciplina la fornitura, da parte del Fornitore al Cliente, di calcestruzzo preconfezionato (in seguito “Prodotto”), nelle tipologie e quantità concordate.
1.2. Le specifiche tecniche del Prodotto (classe di resistenza, consistenza, eventuale contenuto di additivi, ecc.) sono descritte negli Allegati tecnici [●], che costituiscono parte integrante del presente accordo, nonché nelle eventuali conferme d’ordine emesse dal Cliente e accettate dal Fornitore.

2. Caratteristiche e Conformità Tecnica
2.1. Il Fornitore garantisce che il Prodotto è conforme alle normative vigenti (incluse, ove applicabili, le Norme Tecniche per le Costruzioni e la marcatura CE), ai requisiti di sicurezza e alle specifiche indicate negli Allegati.
2.2. Eventuali certificazioni di qualità (ad es. attestazioni di laboratorio, analisi dei materiali, ecc.) saranno fornite dal Fornitore su richiesta del Cliente o secondo quanto stabilito in Allegato.
2.3. L’eventuale utilizzo di additivi speciali o fibre, nonché la variazione della resistenza caratteristica, sarà concordato per iscritto tra le parti e adeguatamente documentato.

3. Programmazione delle Forniture
3.1. Il Cliente trasmetterà al Fornitore un piano di consegna (ad es. settimanale o mensile), indicando il volume di calcestruzzo richiesto in metri cubi (m³), la data e l’orario in cui dovrà essere eseguita la fornitura.
3.2. Il Fornitore si impegna a rispettare il piano di consegna, salvo imprevisti dovuti a forza maggiore o a cause non imputabili al medesimo.
3.3. Eventuali modifiche al piano (ad es. variazioni di orario o di quantità) dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno [●] ore/giorni, compatibilmente con le capacità produttive e logistiche del Fornitore.

4. Consegna e Trasporto
4.1. Salvo diversa pattuizione, la consegna del Prodotto avverrà presso [indirizzo del cantiere o luogo di consegna], con mezzi di trasporto idonei (autobetoniere, pompe per calcestruzzo, ecc.), a cura e spese del Fornitore.
4.2. Il rischio di perimento o deterioramento del Prodotto si trasferisce al Cliente al momento dell’arrivo e dello scarico al cantiere, sempre che il Fornitore abbia rispettato le modalità di trasporto e di consegna concordate.
4.3. Il Fornitore consegnerà, per ogni carico, un documento di trasporto (DDT o bolla) contenente le caratteristiche essenziali del Prodotto (ad es. classe di resistenza, volume, impianto di produzione, ora di carico).

5. Prezzo e Condizioni di Pagamento
5.1. Il prezzo del calcestruzzo viene pattuito in [●] €/m³ (IVA esclusa o inclusa), oppure secondo le tabelle allegate (Allegato [●]) che determinano il costo in relazione alla tipologia di calcestruzzo fornito.
5.2. Nel prezzo potranno essere inclusi o meno i costi di trasporto e pompaggio: in tale caso, le condizioni specifiche verranno indicate negli Allegati o nelle conferme d’ordine.
5.3. Il Fornitore emetterà fattura in base alle consegne effettuate (ad es. su base settimanale, quindicinale o mensile). Il Cliente dovrà provvedere al pagamento entro [●] giorni dalla data di ricezione della fattura, con le modalità indicate (bonifico bancario o altro sistema concordato).

6. Controllo Qualità e Reclami
6.1. Il Cliente si impegna a verificare la corretta consistenza e l’assenza di difformità palesi del Prodotto all’arrivo in cantiere. Eventuali vizi evidenti (ad es. separazione anomala degli inerti, consistenza non conforme) dovranno essere contestati immediatamente o entro [●] ore.
6.2. Il Fornitore risponde delle caratteristiche intrinseche del Prodotto, purché lo stesso sia posto in opera dal Cliente in modo conforme alle regole dell’arte e alle istruzioni tecniche.
6.3. Nel caso in cui, dalle prove in cantiere o dalle analisi di laboratorio, emergessero difetti riconducibili a cause imputabili al Fornitore (ad es. resistenza a compressione inferiore a quanto contrattualmente previsto, utilizzo di additivi non autorizzati), il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese a porre rimedio, risarcendo eventuali danni diretti se adeguatamente provati dal Cliente.

7. Responsabilità e Assicurazioni
7.1. Il Fornitore è responsabile della qualità del calcestruzzo fino al completamento della consegna in cantiere. È esclusa la responsabilità del Fornitore per difetti o vizi causati da un’errata messa in opera o da interventi successivi non conformi.
7.2. Entrambe le parti si impegnano a stipulare adeguate coperture assicurative per i rischi relativi alla produzione, al trasporto e all’utilizzo del calcestruzzo (ad es. RCT, RCO, polizze CAR, ecc.), se la natura dell’opera o le normative di settore lo richiedano.

8. Penali e Clausola Risolutiva
8.1. Penali per Ritardi
Se il Fornitore, senza giustificato motivo, non rispetta ripetutamente gli orari di consegna concordati causando ritardi significativi all’esecuzione dei lavori, il Cliente potrà richiedere un indennizzo o una penale pari a [●]% dell’importo relativo al carico consegnato in ritardo, secondo modalità da definire negli Allegati o in apposita pattuizione scritta.
8.2. Risoluzione del Contratto
L’inadempimento grave di uno degli obblighi essenziali (come il mancato pagamento reiterato da parte del Cliente o la fornitura di materiale sistematicamente difettoso da parte del Fornitore) potrà comportare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta alla controparte.

9. Durata e Recesso
9.1. Il presente contratto ha validità dal [data] fino al [data], salvo rinnovo o proroga scritta.
9.2. In caso di esigenze impreviste, ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno [●] giorni, fermo restando l’obbligo di adempiere alle obbligazioni già maturate o in corso di esecuzione.

10. Legge Applicabile e Foro Competente
10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana (o altra legge nazionale, se applicabile).
10.2. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di [indicare la città], salvo diversa pattuizione in favore di procedure arbitrali o di mediazione.

11. Clausole Finali
Riservatezza: Le informazioni di carattere tecnico, commerciale o logistico riguardanti il presente accordo sono da considerarsi riservate, salvo obblighi di legge o richieste da parte di autorità competenti.
Invalidità Parziale: L’eventuale invalidità di una o più clausole contrattuali non inficia la validità delle restanti disposizioni.
Modifiche: Ogni modifica o integrazione dovrà essere espressamente convenuta per iscritto e firmata da entrambe le parti.
Allegati: Gli Allegati (schede tecniche, listini, piani di consegna, ecc.) formano parte integrante del presente accordo.
Luogo e Data: [●]

Per il Fornitore: __________________________
(firma del legale rappresentante)

Per il Cliente: __________________________
(firma del legale rappresentante)