Come Scrivere una Lettera di Intenti per Costituzione di Società

La lettera di intenti è il documento che mette nero su bianco le intenzioni delle parti di costituire una società, fissando i punti essenziali dell’operazione prima di investire tempo e denaro nella redazione di statuto, patti parasociali, conferimenti e atti notarili. Non è un obbligo legale, ma è uno strumento molto utile per allineare aspettative, delimitare il perimetro del progetto, definire tempistiche, responsabilità e condizioni, riducendo il rischio di incomprensioni o della più insidiosa “culpa in contrahendo” prevista dall’art. 1337 c.c. Scrivere una LoI efficace significa trovare l’equilibrio tra chiarezza e flessibilità: deve indicare ciò che è già deciso, separare in modo esplicito ciò che impegna subito (esclusiva, riservatezza, riparto costi) da ciò che resta non vincolante finché non sarà trasfuso nei documenti definitivi, e deve definire un percorso concreto verso la costituzione.

A cosa serve una LoI nella costituzione di una società

Lo scopo principale è allineare le parti su obiettivi, asset e risorse che confluiranno nella newco. Con una LoI ben scritta si:

  • delimita il perimetro del progetto (oggetto sociale, mercati, prodotti/servizi);
  • chiariscono i conferimenti (denaro, beni, IP, clientela, contratti, ramo d’azienda) e i criteri di valorizzazione;
  • definisce l’assetto proprietario iniziale (cap table) e le regole di governance di massima;
  • stabiliscono le condizioni sospensive (esiti di due diligence, autorizzazioni, finanziamenti);
  • fissano tempi, fasi e deliverable (term sheet, statuto, patti parasociali, atto notarile);
  • rendono vincolanti riservatezza, esclusiva nelle trattative e riparto costi preliminari.

La LoI non sostituisce lo statuto né i patti parasociali: serve a scrivere in modo comprensibile ciò che poi i professionisti tradurranno in clausole tecniche, riducendo i margini di incertezza.

Letter of Intent, Term Sheet e MoU: differenze operative

Nella prassi si usano termini come lettera di intenti, term sheet e memorandum of understanding in modo quasi intercambiabile, ma hanno sfumature diverse. La LoI ha spesso forma epistolare e può contenere sezioni narrative e impegni specifici (esclusiva, riservatezza, timeline). Il term sheet è più schematico, orientato a punti elenco con valori e percentuali. Il MoU descrive le linee d’intesa più ampie e, come la LoI, distingue parti binding e non binding. Qualunque sia l’etichetta, ciò che conta è che il documento indichi esplicitamente quali clausole sono vincolanti (binding) e quali no.

Struttura consigliata: che cosa includere

Una LoI efficace segue una struttura logica, chiara e ordinata. In apertura si individuano parti, premesse e finalità; nel corpo si trattano per capitoli i profili essenziali; in chiusura si inseriscono le clausole legali e le firme. La chiarezza, più che la lunghezza, è la chiave: evitare formule vaghe o contraddittorie riduce le aree grigie.

Parti, premesse e oggetto

La prima sezione identifica con precisione chi sta negoziando: persone fisiche (con dati anagrafici) e/o persone giuridiche (denominazione, sede, codice fiscale/P.IVA, rappresentanti). Le premesse spiegano in poche righe lo scopo dell’operazione (per esempio, costituire una S.r.l. per sviluppare e commercializzare un determinato prodotto o per conferire un ramo d’azienda), sintetizzano l’apporto di ciascuno (capitale, know-how, asset) e contestualizzano gli step già avvenuti (contatti, NDA firmati, studi preliminari). L’oggetto della LoI delimita il perimetro: oggetto sociale previsto, mercati iniziali, eventuali licenze o contratti chiave da trasferire alla newco.

Conferimenti e valorizzazioni

È il cuore finanziario della LoI. Qui si precisa chi conferisce che cosa e come. Il denaro è semplice; per i conferimenti in natura (beni, marchi, software, database, attrezzature, clientela, ramo d’azienda) occorre descrizione, criteri di valorizzazione (perizie, metodi contabili, multipli), eventuale perizia di stima (obbligatoria per S.p.A. e in casi specifici di S.r.l.), garanzie sull’origine e sulla piena disponibilità degli asset. È utile prevedere cosa succede se una valutazione si discosta oltre una soglia definita: si rinegozia il cap table o scatta una condizione risolutiva?

Capitale, cap table e governance di massima

Questa sezione traduce i conferimenti nel capitale sociale e nella cap table iniziale: percentuali, categorie di quote/azioni se previste, eventuali diritti particolari (diritti patrimoniali o amministrativi speciali). Si definiscono a grandi linee i ruoli (amministratore unico o consiglio, presidente, deleghe), i quorum assembleari, le materie riservate al voto congiunto o al veto (modifiche statuto, aumento di capitale, debito significativo, operazioni straordinarie), la politica dei dividendi e della remunerazione dei founder (stipendi, compensi amministratori). Se si intendono prevedere meccanismi di vesting per le quote dei founder (maturazione nel tempo con cliff e accelerazioni), è il punto giusto per fissarne i principi.

Patti parasociali: principi che anticipano le clausole

La LoI può anticipare i contenuti dei patti parasociali: lock-up iniziale sulle cessioni di quote, prelazione a favore degli altri soci, tag along (co-vendita) e drag along (trascinamento) in caso di exit, non concorrenza e non sollecitazione di personale/fornitori, meccanismi di risoluzione dei deadlock decisionali (mediation, arbitraggio, russian roulette, texas shoot-out). Non serve entrare nel dettaglio tecnico, ma indicare i principi che le parti ritengono essenziali aiuta gli avvocati a scrivere documenti coerenti con l’intesa.

Proprietà intellettuale e asset immateriali

Nei progetti innovativi è cruciale dedicare un capitolo alla proprietà intellettuale: stato di registrazione di marchi e brevetti, titolarità del codice sorgente e dei repository, assegnazione alla newco di IP creati finora, licenze d’uso temporanee fino alla costituzione, impegni a non depositare marchi o brevetti in conflitto, regime dei diritti d’autore su documentazione e design. Chiarire se i founder trasferiranno IP contro conferimento o mediante licenza e con quali garanzie (assenza di rivendicazioni di terzi, non violazione di diritti altrui) evita litigi futuri.

Lavoro, ruoli operativi e conflitti di interesse

La LoI dovrebbe chiarire se e come i soci lavoreranno nella newco: rapporto di lavoro subordinato, collaborazione, incarico di amministratore, conflitti di interesse con attività pregresse o parallele, impegni di tempo minimi (per esempio, full-time o part-time), trattamento economico iniziale, rimborsi e policy di spesa. È anche il luogo in cui inserire non compete e non solicit per un periodo ragionevole, per proteggere la start-up nella fase più fragile.

Condizioni sospensive e due diligence

Per evitare impegni “al buio”, si elencano le condizioni sospensive all’efficacia dell’operazione: esito soddisfacente della due diligence legale/fiscale/tecnica sugli asset da conferire, ottenimento di autorizzazioni (contrattuali, regolamentari, antitrust se applicabile), impegni di finanziamento (mutuo, linee di credito, investimenti), rilascio di liberatorie, rinunce o consensi di terzi. Si precisa che, se tali condizioni non si avverano entro una long-stop date, ciascuna parte può recedere senza penali, salvo obblighi binding già assunti (riservatezza, costi).

Cronoprogramma, deliverable e responsabilità

Una LoI utile è anche un project plan. Si indicano le fasi: entro x giorni redazione e firma del term sheet o bozza statuto/patti; entro y giorni preparazione delle perizie su conferimenti in natura; apertura del conto vincolato per i conferimenti in denaro; prenotazione del notaio e data indicativa dell’atto; deposito capitale e iscrizione al Registro delle Imprese; comunicazioni a clienti/fornitori su trasferimenti di contratti. Per ciascuna fase si attribuiscono responsabilità (chi fa che cosa) e documenti da produrre. Una timeline realistica riduce attriti e inutili solleciti.

Clausole vincolanti: riservatezza, esclusiva, costi, legge

In quasi tutte le LoI alcune clausole sono binding anche se il resto è non vincolante. La riservatezza tutela informazioni scambiate e documenti; l’esclusiva evita trattative parallele su progetti concorrenti per un tempo definito; il riparto costi preliminari (notai, perizie, consulenze) stabilisce chi paga che cosa se l’operazione non va a buon fine; la legge applicabile e il foro competente o l’arbitrato definiscono dove si risolvono eventuali controversie. È buona prassi aggiungere una clausola che qualifica espressamente come non vincolanti le sezioni di merito (capitale, governance, valutazioni) fino alla firma dei documenti definitivi, per evitare che la LoI sia interpretata come preliminare.

Come evitare che diventi un preliminare vincolante

In diritto italiano, una LoI troppo dettagliata e priva di una clausola di non vincolatività può essere interpretata come preliminare; questo espone le parti al rischio di esecuzione in forma specifica o risarcimento se ci si tira indietro. Per evitarlo, oltre alla clausola chiara “non-binding salvo per le sezioni x, y, z”, conviene usare formule come “le parti intendono” e “i principi guida”, evitare termini perentori (“si impegnano a costituire”) sulle parti non vincolanti, e rinviare esplicitamente la vincolatività alla firma di statuto, patti e atto notarile. Al contempo, ricordare che l’art. 1337 c.c. impone buona fede nelle trattative: cambiare idea senza motivo dopo aver indotto l’altra parte a sostenere costi può esporre a responsabilità precontrattuale.

Profili fiscali e regolatori da non trascurare

La LoI non sostituisce la pianificazione fiscale e regolatoria, ma può richiamare alcune scelte: tipo di veicolo (S.r.l., S.p.A., S.r.l.s.), regime fiscale atteso, trattamento di conferimenti in natura (perizie, imposte indirette), eventuali concentrazioni soggette a notifica antitrust, vincoli settoriali (sanità, finanza, energia), rispetto di norme su golden power in settori strategici. Accennare a questi profili e impegnarsi a una consultazione con consulenti dedicati evita sorprese a ridosso del rogito.

Fac simile contratto di fornitura hardware

La stesura di un contratto di fornitura hardware rappresenta una fase cruciale nel rapporto tra fornitore e cliente, poiché definisce in modo chiaro e dettagliato i termini e le condizioni per la consegna, l’installazione e il collaudo di apparecchiature tecnologiche. Un contratto ben redatto tutela entrambe le parti da possibili controversie, stabilendo diritti, obblighi e responsabilità con precisione. In questa guida esploreremo i principali elementi che non possono mancare in un contratto di fornitura hardware, offrendo consigli pratici per redigere un documento completo, trasparente e conforme alla normativa vigente. Che tu sia un fornitore, un acquirente o un consulente, seguire queste indicazioni ti aiuterà a prevenire fraintendimenti e garantire il buon esito della collaborazione.

Come scrivere un contratto di fornitura hardware

Quando si redige un contratto di fornitura hardware, è fondamentale che il documento sia chiaro, dettagliato e tuteli entrambe le parti coinvolte, vale a dire il fornitore e il cliente. In primo luogo, occorre identificare con precisione le parti contraenti, specificando la ragione sociale, l’indirizzo e i riferimenti legali di ciascuna. Subito dopo, bisogna descrivere in maniera approfondita l’oggetto del contratto, ovvero quali beni hardware verranno forniti: devono essere indicate le caratteristiche tecniche, i modelli, i codici identificativi, le eventuali specifiche minime e, se possibile, i numeri di serie o le quantità esatte. Questa sezione rappresenta il cuore dell’accordo e serve a evitare qualsiasi ambiguità su cosa effettivamente venga acquistato.

Un aspetto essenziale riguarda le modalità e le tempistiche di consegna. È importante definire il luogo preciso di consegna, le date o le scadenze entro le quali gli apparati dovranno essere forniti, nonché le modalità di spedizione e chi debba sostenere i relativi costi. Nel contratto va previsto come gestire eventuali ritardi nella consegna, stabilendo se siano ammesse tolleranze, penali o cause di forza maggiore che possano giustificare uno slittamento delle tempistiche.

Un altro elemento fondamentale riguarda il prezzo della fornitura. Il contratto deve indicare chiaramente l’importo complessivo, specificando se si tratta di una somma fissa o soggetta a variazioni (ad esempio in base al cambio valutario o all’aumento dei costi delle materie prime). Devono essere precisate le modalità di pagamento, le eventuali rateizzazioni, la tempistica dei pagamenti e le condizioni per l’emissione di fatture o altri documenti fiscali. In questa sezione può essere utile dettagliare anche gli eventuali costi accessori, come l’installazione, la configurazione, il trasporto o la formazione del personale.

La garanzia rappresenta un altro pilastro del contratto di fornitura hardware. Bisogna indicare la durata della garanzia, le modalità di intervento in caso di malfunzionamento o difetto, i tempi di risposta e le eventuali esclusioni (ad esempio guasti dovuti a uso improprio, danni accidentali o interventi non autorizzati). È importante chiarire se la garanzia copre la sostituzione, la riparazione o il rimborso del bene e stabilire come dovrebbe avvenire la comunicazione di eventuali problemi.

Non meno importante è la regolamentazione delle responsabilità e delle limitazioni di responsabilità. Occorre specificare in che misura il fornitore risponde per danni diretti o indiretti causati dal malfunzionamento dell’hardware, così come eventuali limiti risarcitori. Se previsti, vanno inseriti anche gli obblighi di riservatezza, soprattutto se nella fornitura vengono trattate informazioni sensibili o dati riservati.

Il contratto dovrebbe prevedere anche una disciplina dettagliata in caso di recesso o risoluzione anticipata. Devono essere chiariti i casi in cui una delle parti può recedere dal contratto, le eventuali penali applicate e le modalità di restituzione o smaltimento dell’hardware già consegnato. In questa parte si può regolare anche la gestione delle controversie, indicando se si preferisce la via della mediazione, dell’arbitrato o il ricorso ai tribunali ordinari, specificando eventualmente il foro competente.

Infine, è utile inserire tutte le clausole accessorie che possano risultare rilevanti per la specifica fornitura, come la possibilità di modifiche al contratto solo per iscritto, la gestione della proprietà intellettuale qualora l’hardware includa software o firmware proprietari, e il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, privacy e smaltimento dei rifiuti elettronici.

Un contratto ben strutturato, che tenga conto di tutti questi aspetti, offre sicurezza e chiarezza a entrambe le parti, prevenendo possibili dispute e garantendo il buon esito della fornitura.

Modello contratto di fornitura hardware

CONTRATTO DI FORNITURA HARDWARE

Tra

[Nome della Società Fornitrice], con sede legale in [Indirizzo], P.IVA [Numero], rappresentata dal legale rappresentante [Nome e Cognome], di seguito denominata “Fornitore”,

e

[Nome della Società Cliente], con sede legale in [Indirizzo], P.IVA [Numero], rappresentata dal legale rappresentante [Nome e Cognome], di seguito denominata “Cliente”,

premesso che

– Il Fornitore è operante nel settore della commercializzazione di componenti hardware;
– Il Cliente intende acquistare dal Fornitore i prodotti specificati nel presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente, che accetta, i prodotti hardware descritti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Modalità di ordinazione
Il Cliente trasmetterà al Fornitore, secondo le proprie necessità, ordini scritti specificando quantità, caratteristiche e tempi di consegna dei prodotti.

Articolo 3 – Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi dei prodotti sono indicati nell’Allegato B. Il pagamento dovrà avvenire entro [numero] giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite bonifico bancario alle coordinate comunicate dal Fornitore.

Articolo 4 – Tempi e modalità di consegna
La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro [numero] giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine, presso la sede del Cliente, salvo diversi accordi scritti tra le parti. Il rischio passa al Cliente al momento della consegna.

Articolo 5 – Garanzia
Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche e privi di difetti per un periodo di [numero] mesi dalla consegna. Eventuali difetti dovranno essere comunicati per iscritto entro [numero] giorni dalla scoperta.

Articolo 6 – Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale acquisite in esecuzione del presente contratto.

Articolo 7 – Durata
Il presente contratto ha durata di [numero] mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo recesso anticipato con preavviso scritto di [numero] giorni.

Articolo 8 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di [Città].

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: ______________________

Per il Fornitore
_________________________

Per il Cliente
_________________________

Fac simile contratto di fornitura cosmetici

Redigere un contratto di fornitura cosmetici è un passaggio cruciale per garantire trasparenza, sicurezza e tutela degli interessi di entrambe le parti coinvolte: il fornitore e l’acquirente. In un settore dinamico e regolamentato come quello cosmetico, è fondamentale definire con precisione ogni aspetto della collaborazione, dalle specifiche dei prodotti alle condizioni di consegna, dai termini di pagamento alle responsabilità in caso di non conformità. Questa guida offre un percorso chiaro e dettagliato per strutturare un contratto efficace, aiutando a prevenire controversie e a costruire rapporti commerciali solidi e duraturi.

Come scrivere un contratto di fornitura cosmetici

Nel redigere un contratto di fornitura di cosmetici, è fondamentale che il documento risulti completo, chiaro e tuteli entrambe le parti, ossia il fornitore e il cliente (che può essere un distributore, un negozio o una catena di punti vendita). Innanzitutto, bisogna identificare con precisione i soggetti coinvolti, includendo i dati anagrafici, fiscali e i riferimenti legali delle aziende o delle persone fisiche. Questo permette di stabilire senza ambiguità chi siano le parti responsabili e facilita eventuali comunicazioni o azioni legali.

Un aspetto centrale riguarda l’oggetto della fornitura. È necessario descrivere dettagliatamente i prodotti cosmetici oggetto del contratto, specificando nomi commerciali, codici identificativi, caratteristiche qualitative e quantitative, eventuali certificazioni (come biologico, vegano, cruelty-free) e conformità alle normative vigenti, specialmente quelle europee e italiane in materia di sicurezza dei cosmetici. Devono essere indicati anche eventuali standard di packaging, etichettatura, lingua delle informazioni e presenza di fogli illustrativi, in modo da garantire la rispondenza ai requisiti di legge e alle aspettative del cliente.

Il contratto deve poi disciplinare le modalità di ordinazione e consegna. È opportuno precisare come avvengano gli ordini (ad esempio tramite portale web, email, sistema gestionale), i tempi di preavviso necessari, le quantità minime o massime ordinabili e la tempestività delle consegne. Vanno stabiliti i termini di consegna, il luogo dove i prodotti devono essere recapitati, chi si fa carico del trasporto e dei relativi costi, nonché la responsabilità per danni o smarrimenti durante il trasporto. In questa sezione si possono prevedere anche penali o indennizzi in caso di ritardi o inadempimenti.

Un’altra componente essenziale è costituita dai prezzi e dalle condizioni di pagamento. È importante definire il prezzo dei prodotti, specificando se è fisso, soggetto a variazioni in base a volumi o fluttuazioni di mercato, e se include o meno IVA e altre tasse. Bisogna indicare tempi e modalità di pagamento (ad esempio, bonifico bancario, pagamento anticipato, a 30 o 60 giorni data fattura), eventuali sconti, incentivi o condizioni particolari per ordini di una certa entità. È utile inserire anche le modalità di fatturazione e le conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti, come interessi di mora o sospensione delle forniture.

Nel settore cosmetico, la gestione di non conformità, resi e reclami assume particolare importanza. Il contratto dovrebbe prevedere le procedure da seguire nel caso in cui i prodotti risultino difettosi, scaduti, non conformi alle specifiche o danneggiati. Si devono stabilire tempi e modalità di comunicazione dei reclami, condizioni e tempistiche per la sostituzione o il rimborso dei prodotti, nonché eventuali limitazioni di responsabilità del fornitore.

Un capitolo delicato riguarda la proprietà intellettuale e la riservatezza. Se i cosmetici sono realizzati su ricetta o formula esclusiva, oppure se sono coinvolti marchi, brevetti, informazioni riservate o segreti industriali, è indispensabile disciplinare il rispetto e la tutela di tali diritti, impedendo l’utilizzo non autorizzato da parte del cliente o la divulgazione a terzi di informazioni sensibili.

Infine, ogni contratto di fornitura deve prevedere la durata dell’accordo, le condizioni di rinnovo o di recesso anticipato, stabilendo con chiarezza i termini per la risoluzione consensuale o per inadempienza e le eventuali penali previste. È utile specificare anche la legge applicabile e il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie. Tutte queste informazioni, se inserite in modo dettagliato e ben articolato, consentono di prevenire fraintendimenti, ridurre i rischi e offrire una solida base per una collaborazione trasparente e proficua nel settore della fornitura di cosmetici.

Modello contratto di fornitura cosmetici

CONTRATTO DI FORNITURA COSMETICI

TRA

[Nome Azienda Fornitrice], con sede legale in [Indirizzo], C.F./P.IVA [numero], rappresentata dal legale rappresentante pro tempore [Nome e Cognome], di seguito denominata “Fornitore”

E

[Nome Azienda Acquirente], con sede legale in [Indirizzo], C.F./P.IVA [numero], rappresentata dal legale rappresentante pro tempore [Nome e Cognome], di seguito denominata “Acquirente”

PREMESSO CHE

– Il Fornitore è operante nel settore della produzione e/o distribuzione di prodotti cosmetici;
– L’Acquirente è interessato all’acquisto dei prodotti cosmetici oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto
Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente, che si impegna ad acquistare, i prodotti cosmetici elencati nell’Allegato A, parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Ordini
L’Acquirente trasmetterà gli ordini dei prodotti tramite e-mail o altro mezzo concordato. Il Fornitore si impegna a confermare l’ordine entro 5 giorni lavorativi.

Art. 3 – Prezzi
I prezzi dei prodotti sono indicati nell’Allegato B. I prezzi si intendono IVA esclusa e franco magazzino del Fornitore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 4 – Modalità di pagamento
L’Acquirente si impegna a corrispondere il prezzo dei prodotti secondo le seguenti modalità: [specificare modalità e termini di pagamento].

Art. 5 – Consegna
Le consegne saranno effettuate entro [numero] giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine, salvo cause di forza maggiore. Il rischio passa all’Acquirente al momento della consegna al vettore.

Art. 6 – Garanzie e conformità
Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti sono conformi alle normative vigenti in materia di cosmetici. Eventuali contestazioni su vizi o difformità dovranno essere comunicate per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce.

Art. 7 – Durata
Il presente contratto ha durata di [numero] mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 – Risoluzione
In caso di inadempimento grave di una delle Parti, l’altra potrà risolvere il contratto con comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche di cui vengano a conoscenza in esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di [città].

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ___________________

Per il Fornitore
___________________________

Per l’Acquirente
___________________________

Allegati:
– Allegato A: Elenco prodotti
– Allegato B: Listino prezzi

Fac simile contratto di fornitura bottiglie

Quando si avvia una collaborazione commerciale per la fornitura di bottiglie, redigere un contratto chiaro e dettagliato è un passaggio fondamentale per tutelare entrambe le parti coinvolte. Un contratto ben strutturato non solo stabilisce cosa, come e quando deve essere fornito, ma definisce anche le responsabilità, le modalità di pagamento e le condizioni in caso di imprevisti. In questa guida troverai i principali elementi da includere in un contratto di fornitura, insieme a consigli pratici e suggerimenti utili per creare un documento preciso, efficace e conforme alle normative vigenti. Che tu sia fornitore o acquirente, seguire questi passaggi ti aiuterà a prevenire incomprensioni e a garantire una collaborazione solida e duratura.

Come scrivere un contratto di fornitura bottiglie

Nel redigere un contratto di fornitura di bottiglie, è fondamentale innanzitutto identificare con precisione le parti coinvolte, specificando la denominazione sociale, la sede legale, i dati fiscali e i rappresentanti legali sia del fornitore sia dell’acquirente. Questo permette di evitare ambiguità e rende il contratto opponibile a terzi. Occorre successivamente definire con chiarezza l’oggetto del contratto, descrivendo in modo dettagliato le caratteristiche delle bottiglie da fornire. Bisogna indicare il materiale di produzione (ad esempio vetro, plastica o altro), la capacità, il colore, eventuali personalizzazioni come loghi o serigrafie, e tutti gli standard qualitativi richiesti, facendo eventualmente riferimento a normative tecniche o certificazioni che le bottiglie devono rispettare.

Un altro aspetto cruciale riguarda la quantità e le modalità di consegna. È necessario specificare il numero totale di bottiglie oggetto della fornitura, la suddivisione in lotti se prevista, e il calendario delle consegne, indicando date precise o finestre temporali. Le condizioni di trasporto e consegna devono essere dettagliate, con riferimento all’incoterm scelto, al luogo di consegna, alla responsabilità del rischio durante il trasporto e agli eventuali costi associati. È importante anche descrivere le modalità con cui l’acquirente può verificare la conformità delle bottiglie ricevute, stabilendo termini entro cui può sollevare reclami per vizi o non conformità, nonché le procedure di sostituzione o reso.

In un contratto di fornitura, la determinazione del prezzo riveste un ruolo centrale. Si deve indicare il prezzo unitario delle bottiglie, l’eventuale applicazione di sconti in base ai volumi, le condizioni di pagamento (ad esempio anticipato, a 30/60/90 giorni dalla consegna o dalla fattura), le modalità e gli strumenti di pagamento accettati, oltre a eventuali penali in caso di ritardo nei pagamenti. Può essere opportuno prevedere la possibilità di revisioni del prezzo in caso di variazioni significative dei costi di produzione o delle materie prime.

Le parti devono anche regolare la durata del contratto, specificando se si tratta di una fornitura spot o continuativa e, in quest’ultimo caso, la durata complessiva, le modalità di rinnovo o risoluzione anticipata, e i termini di preavviso da rispettare in caso di disdetta. Occorre disciplinare le cause di forza maggiore che possono giustificare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, come eventi naturali, scioperi o difficoltà nella reperibilità delle materie prime, precisando gli effetti di tali eventi sulle obbligazioni delle parti.

Aspetti di riservatezza e proprietà intellettuale possono essere rilevanti, specialmente quando le bottiglie presentano design esclusivi o marchi dell’acquirente. In tali casi, è importante regolamentare l’utilizzo dei marchi, la tutela delle informazioni confidenziali e la proprietà degli stampi o delle matrici eventualmente realizzate per la produzione delle bottiglie personalizzate. È utile inoltre prevedere clausole relative a responsabilità, assicurazioni e manleva per danni eventualmente causati da difetti delle bottiglie.

Infine, il contratto deve disciplinare il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie, la legge applicabile e le modalità di comunicazione ufficiale tra le parti. È buona prassi prevedere che eventuali modifiche al contratto siano valide solo se effettuate per iscritto e accettate da entrambe le parti. La chiarezza e la completezza di tutte queste informazioni contribuiscono a tutelare sia il fornitore sia l’acquirente, riducendo al minimo il rischio di controversie e incomprensioni lungo tutta la durata del rapporto commerciale.

Modello contratto di fornitura bottiglie

CONTRATTO DI FORNITURA BOTTIGLIE

Tra
[Nome Società Fornitrice], con sede legale in [Indirizzo], C.F./P.IVA [Numero], rappresentata da [Nome e Cognome], in qualità di [Ruolo], di seguito denominata “Fornitore”;
e
[Nome Società Acquirente], con sede legale in [Indirizzo], C.F./P.IVA [Numero], rappresentata da [Nome e Cognome], in qualità di [Ruolo], di seguito denominata “Acquirente”;
congiuntamente denominate “Parti”.

Premesso che
– Il Fornitore è produttore e/o distributore di bottiglie;
– L’Acquirente è interessato all’acquisto di bottiglie alle condizioni di seguito specificate;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto
Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente bottiglie in vetro/plastica delle seguenti caratteristiche: [descrizione dettagliata, capacità, colore, modello], nelle quantità e secondo le tempistiche indicate nell’Ordine di Acquisto emesso dall’Acquirente e accettato dal Fornitore.

Art. 2 – Durata
Il presente contratto ha durata di [X] mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo recesso, risoluzione o rinnovo secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 3 – Prezzo e Condizioni di Pagamento
Il prezzo unitario delle bottiglie è fissato in euro [importo] (IVA esclusa), salvo diverse pattuizioni scritte. Il pagamento dovrà avvenire entro [numero] giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate dal Fornitore.

Art. 4 – Consegna
La consegna delle bottiglie dovrà avvenire presso [indirizzo di consegna], entro [numero] giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. Il rischio passa all’Acquirente al momento della consegna.

Art. 5 – Accettazione e Reclami
L’Acquirente dovrà verificare la quantità e la qualità delle bottiglie entro e non oltre [numero] giorni dalla consegna. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto al Fornitore entro tale termine.

Art. 6 – Garanzia
Il Fornitore garantisce che le bottiglie fornite sono conformi alle specifiche tecniche e prive di difetti. In caso di non conformità, il Fornitore si impegna a sostituire o rimborsare le bottiglie difettose.

Art. 7 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

Art. 8 – Risoluzione
Il presente contratto si intende automaticamente risolto in caso di grave inadempimento da parte di una delle Parti, previa comunicazione scritta e decorso un termine di [numero] giorni per porre rimedio.

Art. 9 – Legge applicabile e Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di [città].

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

_________________________
[Fornitore]

_________________________
[Acquirente]

Fac simile contratto di fornitura birra

Stipulare un contratto di fornitura birra rappresenta un passaggio fondamentale per garantire rapporti chiari, trasparenti e duraturi tra produttori, distributori e locali commerciali. Che tu sia un birrificio artigianale in espansione, un grossista o il titolare di un pub, conoscere le regole di base per redigere un accordo efficace è essenziale per tutelare i tuoi interessi e prevenire controversie. In questa guida ti accompagnerò passo dopo passo nella stesura di un contratto di fornitura birra, illustrando le clausole più importanti, i potenziali rischi e le migliori pratiche per creare un documento solido, equilibrato e conforme alla normativa vigente.

Come scrivere un contratto di fornitura birra

Nel redigere un contratto di fornitura birra, è fondamentale delineare con chiarezza tutte le informazioni necessarie a garantire che il rapporto tra fornitore e acquirente sia trasparente, tutelato e privo di ambiguità. Il documento deve innanzitutto identificare in modo preciso le parti coinvolte, specificando la ragione sociale, l’indirizzo, i riferimenti fiscali e le persone autorizzate a rappresentare ciascuna azienda. È essenziale che sia esplicitato l’oggetto del contratto, ovvero la tipologia di birra fornita, indicando le caratteristiche della merce: marchio, varietà, formato delle confezioni (bottiglie, fusti, lattine), volume e, se rilevante, gradazione alcolica o altre peculiarità qualitative.

Un aspetto cruciale riguarda la determinazione delle quantità minime e massime di birra che dovranno essere acquistate in uno specifico arco temporale. A questo proposito, il contratto dovrebbe stabilire i termini temporali della fornitura, indicando la durata dell’accordo, l’eventuale tacito rinnovo o la possibilità di recesso anticipato e con quali modalità e preavvisi ciò possa avvenire. Sono da prevedere anche le tempistiche e le modalità di ordinazione, specificando se gli ordini saranno effettuati periodicamente, su chiamata o secondo un calendario prefissato, e come dovranno essere comunicati.

Il prezzo costituisce uno degli elementi centrali del contratto: deve essere definito in modo inequivocabile, indicando se è fisso o soggetto a variazioni in funzione di quantità, stagionalità, aggiornamenti di listino o eventuali promozioni. È opportuno chiarire se il prezzo sia comprensivo di IVA e di eventuali spese di trasporto o consegna. A tal proposito, nel testo contrattuale devono essere dettagliate le condizioni di consegna, specificando il luogo in cui la merce dovrà essere recapitata, chi si farà carico delle spese di trasporto e quali siano i tempi, le modalità di scarico e le responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento durante il trasporto.

Anche le modalità di pagamento devono essere approfonditamente regolate: è necessario stabilire i termini (ad esempio, pagamento anticipato, a 30 o 60 giorni data fattura), le modalità (bonifico bancario, assegno, altri sistemi elettronici) e le conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti, come l’applicazione di interessi di mora o la sospensione delle forniture.

Non meno importante è la regolamentazione relativa alla qualità della birra fornita: il contratto dovrebbe indicare gli standard qualitativi minimi, le modalità di controllo e accettazione della merce e la procedura da seguire in caso di contestazioni per difetti, non conformità o scadenza del prodotto. È utile inserire una clausola sul diritto di restituzione o sostituzione delle forniture non conformi.

Un contratto ben strutturato dovrebbe inoltre prevedere le condizioni di esclusiva, qualora una delle parti desideri obbligare l’altra a non intrattenere rapporti analoghi con concorrenti. In alcuni casi, sono rilevanti anche clausole relative alla pubblicità e alla promozione della birra, alle forniture di materiali di servizio (bicchieri, spillatrici, frigoriferi), ai servizi di assistenza tecnica o manutenzione delle attrezzature fornite in comodato d’uso.

Infine, è indispensabile inserire le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, specificando il foro competente o, se preferito, i metodi alternativi di risoluzione come la mediazione o l’arbitrato, nonché eventuali penali in caso di inadempimento contrattuale. Il contratto dovrà essere concluso con la data, la firma delle parti e, se richiesto, la registrazione presso gli organi competenti.

Attraverso la cura e la completezza di tutte queste informazioni, il contratto di fornitura birra diventa uno strumento efficace per prevenire incomprensioni e tutelare entrambe le parti nel corso della collaborazione.

Modello contratto di fornitura birra

CONTRATTO DI FORNITURA BIRRA

Tra

[Nome Fornitore], con sede legale in [indirizzo], C.F. e P.IVA [dati], rappresentata da [nome rappresentante], di seguito denominata “Fornitore”,

e

[Nome Cliente], con sede legale in [indirizzo], C.F. e P.IVA [dati], rappresentata da [nome rappresentante], di seguito denominata “Cliente”,

premesso che

– Il Fornitore è produttore e/o distributore di birra;
– Il Cliente intende acquistare la birra dal Fornitore per la successiva vendita e/o somministrazione;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto
Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente birra delle tipologie e quantità specificate negli ordini emessi dal Cliente e confermati dal Fornitore.

Articolo 2 – Ordini
Il Cliente trasmetterà gli ordini al Fornitore per iscritto. Gli ordini saranno vincolanti solo dopo accettazione scritta da parte del Fornitore.

Articolo 3 – Prezzi
I prezzi della birra fornita saranno quelli indicati nel listino prezzi allegato al presente contratto, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.

Articolo 4 – Consegna
Le consegne avverranno presso la sede del Cliente, salvo diverso accordo. I tempi di consegna saranno concordati tra le parti. Il rischio passa al Cliente al momento della consegna.

Articolo 5 – Pagamenti
Il Cliente si impegna a corrispondere il prezzo convenuto entro [numero] giorni dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità indicate in fattura.

Articolo 6 – Durata
Il presente contratto ha durata di [numero] mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È rinnovabile previo accordo scritto.

Articolo 7 – Risoluzione
Il contratto può essere risolto da ciascuna parte in caso di inadempimento grave dell’altra parte, previa diffida scritta rimasta senza effetto per [numero] giorni.

Articolo 8 – Controversie
Per ogni controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di [città].

Articolo 9 – Trattamento dati
Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo], [Data]

Il Fornitore
_____________________

Il Cliente
_____________________