In questa guida spieghiamo come funzionano l’avvallo e la girata della cambiale.
Avvallo
Qualora il creditore non abbia sufficiente fiducia nel debitore (pagamenti regolarmente in forte ritardo, patrimonio instabile o ritenuto insufficiente, ecc.), può essere richiesta una ulteriore firma di garanzia del credito da parte di un soggetto esterno (avallante) che prenda in carico il debito qualora il reale debitore (avallato) non dovesse pagare il titolo.
Nella cambiale deve essere chiaramente scritto che l’avallante si obbliga al pagamento della cambiale; è sufficiente scrivere “Per avallo…” e apporre affianco la firma dell’avallante.
In tal modo l’avallante è considerato obbligato cambiario al pari del debitore per il quale presta la propria garanzia: normalmente i rapporti di fiducia tra avallante e avallato sono molto forti: parentela (un genitore avalla cambiali in cui il debitore è un figlio per l’acquisto
di merci o servizi). Per maggiori dettagli è possibile leggere questa guida sull’avvallo della cambiale su Cambiali.net.
Girata
La cambiale può essere girata mediante apposizione di firma sul retro ovvero è consentito al girante (creditore) di traferire incondizionatamente tutti diritti incorporati nel titolo ad altro soggetto (giratario).
La girata può essere di due tipi: girata propria (trasferisce la proprietà della cambiale) e girata impropria (girata finale alla banca per l’incasso e non trasferisce la proprietà).
La Girata Propria può essere:
-In Pieno: contiene la firma del girante ed il nominativo del giratario oltre data e luogo della girata;
-In Bianco: contiene solo la firma del girante;
La Girata Impropria può essere:
-Per l’Incasso: viene conferito alla banca l’incarico di versare al girante la somma pagata dal debitore al girante;
Non è previsto un numero massimo di girate ma è consigliabile accettare cambiali in pagamento con poche girate poiché potrebbe essere difficoltosa la riscossione del credito non conoscendo l’affidabilità di altri giranti.
Il ciclo cambiario termina con il ritorno al debitore della cambiale con il timbro “pagato” apposto da una banca o dal beneficiario per provare l’adempimento del debitore (estinzione del debito) e contemporaneo annullamento del titolo che perderà di efficacia e esecutività.
In caso di inadempienza e mancato pagamento della cambiale alla sua scadenza (protesto), essendo un titolo di credito esecutivo è da intendersi definitivo quindi come sentenza passata in giudicato. In questo caso il creditore potrà rivalersi nei confronti di tutti gli obbligati cambiari: emittente del pagherò, trattario, eventuali avallanti e giranti.
Nell’eventualità di mancato pagamento del titolo comprovato dal protesto, i nominativi dei soggetti interessati vengono iscritti in un archivio nazionale (liberamente consultabile) gestito dalla Camere di Commercio detto Registro Informatico dei Protesti.