Scrivere un contratto di fornitura carburante può sembrare un compito complesso, ma con la giusta guida e attenzione ai dettagli, è possibile creare un documento chiaro e completo che protegga gli interessi di entrambe le parti coinvolte. Questo tipo di contratto non solo stabilisce le condizioni di fornitura, ma anche i diritti e i doveri di fornitori e acquirenti, le modalità di pagamento, le penali in caso di inadempimento e altre clausole fondamentali per garantire un rapporto commerciale proficuo e trasparente. In questa guida, esploreremo passo dopo passo gli elementi essenziali da considerare, fornendo esempi pratici e consigli utili per redigere un contratto che soddisfi le esigenze specifiche del tuo business. Che tu sia un imprenditore, un gestore di flotta o un responsabile degli acquisti, questa guida ti aiuterà a navigare nel processo di creazione di contratti di fornitura carburante in modo efficace e professionale.
Come scrivere un contratto di fornitura carburante
Per predisporre un contratto di fornitura di carburante in modo chiaro e completo, è necessario tenere conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti energetici (benzina, gasolio, GPL, ecc.), delle normative che regolano il settore e delle esigenze commerciali di entrambe le parti. Di seguito sono illustrati i principali passaggi da seguire per redigere un accordo efficace e tutelante.
Identificazione delle parti e dati legali
È opportuno indicare chiaramente chi siano il fornitore (ad esempio una società petrolifera, un grossista o una stazione di servizio con licenza per la distribuzione di carburanti) e il cliente (un’azienda di trasporti, un ente pubblico, un’impresa con parco veicoli, ecc.). Si specificano denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e dati del rappresentante legale.
Oggetto del contratto e tipologia di carburante
È fondamentale precisare quale tipo di carburante verrà fornito (benzina, gasolio, GPL, metano, combustibile per riscaldamento, o più prodotti contemporaneamente). Occorre descrivere le caratteristiche tecniche e gli standard qualitativi di riferimento (ad esempio EN 590 per il gasolio, EN 228 per la benzina, eventuali specifiche nazionali o europee), così che non vi siano equivoci sulle prestazioni e sul rispetto delle normative (inclusa la conformità alle soglie di emissioni inquinanti e ai requisiti di sicurezza).
Quantità, calendario e modalità di fornitura
In base alle necessità del cliente, si può stabilire un quantitativo minimo e/o massimo di fornitura al mese o all’anno, oppure definire il contratto come “a chiamata”. Occorre chiarire se la consegna è periodica (ad esempio settimanale, mensile) o se avviene in lotti su richiesta del cliente. In aggiunta, è consigliabile specificare le modalità di trasporto (cisterne stradali, autocisterne, consegna presso serbatoi del cliente, ecc.) e chi si faccia carico delle spese di trasporto. Se il cliente dispone di un deposito carburante interno, bisogna indicare come avviene la consegna (ad es. DDP – Delivered Duty Paid, se si fa riferimento a Incoterms internazionali, o clausole equivalenti a livello nazionale).
Prezzo e meccanismi di indicizzazione
Dal momento che il mercato dei carburanti è soggetto a frequenti oscillazioni, il contratto può prevedere un prezzo fisso per un certo periodo oppure un prezzo variabile, legato a indici di riferimento (ad esempio quotazioni Platts, Argus, rilevazioni nazionali del Ministero competente o di associazioni di categoria). È prassi indicare la formula di calcolo, specificando la base di riferimento (quotazione media di un determinato periodo) e il margine (premium o sconto) applicato. Importante chiarire la frequenza degli eventuali aggiornamenti (giornalieri, settimanali o mensili) e come vengono comunicati al cliente.
Documentazione di trasporto e adempimenti fiscali/accise
Il settore dei carburanti è fortemente regolamentato e soggetto ad accise, imposte speciali e normativa doganale. Nel contratto è utile richiamare gli obblighi del fornitore in termini di documentazione (documenti di trasporto, eventuali bolle doganali, certificati di analisi) e quelli del cliente, se applicabile (licenze di deposito, registri di carico e scarico, ecc.). Vanno inoltre chiariti oneri e responsabilità in merito alla gestione delle accise, se il carburante è destinato a usi particolari o se sono presenti esenzioni.
Condizioni di pagamento e garanzie
Il documento deve specificare il prezzo unitario (euro/litro, euro/kg, euro per tonnellata, a seconda del tipo di carburante) e le modalità di fatturazione (ad esempio mensile, dopo ogni consegna, a consuntivo). Importante è stabilire i termini di pagamento (entro quanti giorni dalla data di fattura, quali metodi: bonifico, assegno, lettera di credito) e prevedere, se ritenuto opportuno, garanzie bancarie o assicurative (come fideiussioni, polizze a copertura del credito) specialmente in caso di elevati volumi di fornitura o dilazioni di pagamento rilevanti.
Trasferimento del rischio e responsabilità
Occorre indicare il momento in cui il rischio di perimento o deterioramento del carburante passa dal fornitore al cliente (ad esempio, al momento del ritiro presso il deposito del fornitore o una volta che il prodotto giunge al luogo di consegna del cliente). Bisogna inoltre disciplinare la responsabilità per eventuali difformità qualitative, danni causati da trasporto non conforme o stoccaggio inadeguato. Il fornitore, di norma, risponde della qualità fino alla consegna, mentre il cliente deve garantire adeguate condizioni di deposito (ad es. serbatoi a norma, procedure di sicurezza).
Controllo qualità e reclami
Il contratto deve definire cosa avviene se il cliente riscontra non conformità rispetto agli standard pattuiti (ad esempio presenza di impurità o additivi non previsti). È buona norma prevedere un lasso di tempo per comunicare vizi apparenti (all’atto del ricevimento) e stabilire la procedura di verifica (analisi di laboratorio, controanalisi, ecc.). Se i test confermano il difetto imputabile al fornitore, si precisa la soluzione (sostituzione del prodotto, rimborso, risarcimento di eventuali danni diretti).
Penali e clausole risolutive
In caso di ritardo di consegna sistematico o fornitura di carburante non conforme, il cliente può richiedere penali o avere diritto a risolvere anticipatamente il contratto. Parimenti, il fornitore può pattuire penali se il cliente non rispetta gli obblighi di acquisto minimo o se ritarda significativamente i pagamenti. È opportuno che queste clausole siano chiare e proporzionate, in modo da tutelare gli interessi di entrambe le parti.
Durata e rinnovo del contratto
Va sempre specificata la durata dell’accordo (ad esempio un anno, con eventuale rinnovo automatico) e le modalità di recesso anticipato (tempistiche e comunicazioni). È prassi che vi sia un congruo preavviso, qualora una parte desideri cessare la collaborazione, così da evitare interruzioni improvvise e dannose.
Legge applicabile e foro competente
Anche se si tratta di un rapporto di fornitura interna, è preferibile precisare quale ordinamento giuridico regola il contratto (normalmente quello del Paese in cui si svolge la fornitura) e quale tribunale sia competente per eventuali controversie (in Italia, si può specificare il Foro di una determinata città). Se si tratta di un rapporto transnazionale, si valuti l’applicazione degli Incoterms e si stabilisca se la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG) sia da escludere o da includere.
Clausole generali e avvertenze finali
Come per ogni contratto, è consigliabile inserire:
Clausole di salvaguardia (se una disposizione è nulla o invalida, non travolge l’intero contratto);
Clausole di riservatezza (soprattutto se le informazioni di prezzo e volumi sono sensibili);
Rinvii a eventuali allegati (listini, specifiche di qualità, schede tecniche, piani di consegna);
Firma delle parti e data di sottoscrizione per conferire efficacia legale.
In conclusione, la stesura di un contratto di fornitura carburante richiede attenzione ai dettagli tecnici (standard di qualità, metodi di analisi), commerciali (prezzo, volume, meccanismi di adeguamento) e legali (accise, responsabilità, possibili penali). Data la complessità del settore, è consigliabile avvalersi di un legale esperto in contrattualistica e normative del commercio di prodotti petroliferi, così da garantire che tutte le clausole siano efficaci e conformi alla legislazione vigente
Modello contratto di fornitura carburante
Tra
[Denominazione e ragione sociale del Fornitore], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA [●], iscritta/o al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata/o da [nome e cognome] (d’ora in avanti “Fornitore”),
e
[Denominazione e ragione sociale del Cliente], con sede legale in [indirizzo completo], C.F./P.IVA [●], iscritta/o al Registro delle Imprese di [●] n. [●], rappresentata/o da [nome e cognome] (d’ora in avanti “Cliente”),
premesso che
Il Fornitore è autorizzato alla produzione, commercializzazione e/o distribuzione di carburanti, in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza, accise e qualità dei prodotti energetici;
Il Cliente necessita di un regolare approvvigionamento di carburante (quale, a titolo esemplificativo, benzina, gasolio, GPL o altri derivati) per le proprie attività e/o per il proprio parco veicoli;
Le parti intendono regolamentare il loro rapporto contrattuale secondo le seguenti clausole;
si conviene e stipula quanto segue:
1. Oggetto del Contratto
1.1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte del Fornitore al Cliente, di carburante del tipo [specificare: benzina, gasolio, GPL, metano, ecc.] (d’ora in avanti “Prodotto”), nelle quantità e alle condizioni di seguito stabilite.
1.2. Il Prodotto dovrà rispondere alle specifiche tecniche di legge (ad esempio EN 590 per il gasolio, EN 228 per la benzina) e garantire gli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti, incluse quelle relative alle emissioni e alla sicurezza.
2. Quantità e Programmazione della Fornitura
2.1. La quantità totale oggetto della fornitura viene stabilita in [●] litri/tonnellate/metri cubi su base [mensile, trimestrale, annuale o altra cadenza], salvo diverse pattuizioni scritte.
2.2. Qualora il contratto preveda un quantitativo minimo garantito (“take or pay”) o una disponibilità costante (“deliver or pay”), tali condizioni saranno dettagliate nell’Allegato [●], che costituisce parte integrante del presente contratto.
2.3. Le consegne potranno avvenire con cadenza [giornaliera, settimanale, mensile] o su chiamata del Cliente. Il Cliente comunicherà gli ordini o i piani di consegna con un preavviso di almeno [●] giorni/ore, salvo diversi accordi scritti.
3. Modalità di Consegna e Trasporto
3.1. Salvo diversa specifica, la consegna avverrà presso [luogo di consegna: deposito del Cliente, stazione di servizio, ecc.] secondo la clausola [inserire eventuale riferimento a Incoterms, ad esempio DDP – Delivered Duty Paid] o altra equivalente a livello nazionale.
3.2. Il trasporto sarà curato dal Fornitore (o da un vettore di sua fiducia), il quale dovrà utilizzare mezzi idonei e a norma di legge per il trasporto di carburanti (autobotti, cisterne certificate, ecc.), nel rispetto delle disposizioni su sicurezza e prevenzione ambientale.
3.3. Il rischio di perimento o deterioramento del Prodotto si trasferisce al Cliente al momento [specificare: dello scarico presso il deposito del Cliente / del passaggio del cancello del magazzino / secondo gli Incoterms], fermo restando l’obbligo del Fornitore di assicurare un trasporto regolare e in conformità alle normative ADR (ove applicabili).
4. Prezzo e Condizioni Economiche
4.1. Prezzo Unitario
Il prezzo del carburante, espresso in [●] euro/litro (o altra unità di misura), è indicato nell’Allegato [●] o sarà definito negli ordini e nelle relative conferme.
4.2. Aggiornamenti e Indicizzazione
Le parti convengono che il prezzo possa essere soggetto a variazioni in relazione alle oscillazioni delle quotazioni di mercato (ad es. Platts, Argus, rilevazioni ministeriali), con aggiornamento [settimanale, mensile, ecc.]. Eventuali formule di calcolo e riferimenti ai listini saranno riportati nell’Allegato [●].
4.3. Accise e Imposte
Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono al netto di accise e IVA, che verranno evidenziate in fattura in base alle normative vigenti. Ciascuna parte si impegna a rispettare gli adempimenti fiscali e doganali relativi ai prodotti energetici.
5. Fatturazione e Pagamenti
5.1. Il Fornitore emetterà regolare fattura per ciascuna consegna (o secondo la cadenza concordata) riportando i riferimenti del documento di trasporto, le quantità effettivamente fornite, il prezzo unitario e gli eventuali oneri accessori (trasporto, accise, ecc.).
5.2. Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo dovuto entro [●] giorni dalla data di ricezione della fattura (o altra scadenza pattuita), mediante [bonifico bancario / assegno / lettera di credito], secondo le coordinate fornite dal Fornitore.
5.3. In caso di ritardo nel pagamento, decorrono interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (o altra normativa applicabile), salvo ulteriori accordi. Il Fornitore potrà sospendere le ulteriori forniture e/o risolvere il contratto in caso di ritardi sistematici o inadempimenti gravi.
6. Qualità e Verifiche
6.1. Il Fornitore garantisce la conformità del Prodotto alle specifiche di legge e, ove richiesto, fornirà la documentazione di analisi o certificazione (schede di sicurezza, certificati di qualità, ecc.).
6.2. Al momento della consegna, il Cliente verificherà la corrispondenza tra i dati riportati nel documento di trasporto (quantità, tipo di carburante) e le caratteristiche del Prodotto. Eventuali contestazioni immediate dovranno essere comunicate per iscritto entro [●] ore/giorni dalla consegna, altrimenti la merce si intenderà accettata.
6.3. Qualora emergano difetti o non conformità imputabili al Fornitore (ad esempio, presenza di impurità o additivi non concordati), le parti procederanno con analisi di controprova. Se il difetto risulta confermato, il Fornitore provvederà alla sostituzione del Prodotto o al rimborso parziale/totale, fatte salve eventuali ulteriori pretese risarcitorie se giustificate e documentate.
7. Obblighi e Responsabilità delle Parti
7.1. Obblighi del Fornitore
Eseguire le consegne nel rispetto dei tempi concordati e con mezzi adeguati;
Garantire la rispondenza qualitativa del Prodotto alle normative vigenti;
Fornire al Cliente tutta la documentazione obbligatoria (documenti di trasporto, schede tecniche, ecc.).
7.2. Obblighi del Cliente
Comunicare con adeguato preavviso il calendario delle forniture, i quantitativi e i luoghi di scarico;
Provvedere a una corretta gestione e stoccaggio del prodotto, rispettando le norme di sicurezza antincendio e ambientale;
Effettuare i pagamenti nei termini stabiliti, rispettando i vincoli contrattuali e fiscali.
8. Penali e Clausola Risolutiva
8.1. Penali per Ritardi di Consegna
Le parti possono stabilire, in apposito Allegato, una penale a carico del Fornitore per consegne ritardate oltre un limite ragionevole, ove ciò comporti un danno specifico per il Cliente, salvo prova di forza maggiore.
8.2. Penali per Inadempimento del Cliente
Il Fornitore può prevedere penali o riserve di fornitura se il Cliente non rispetta gli obblighi di acquisto minimo (se contrattualmente previsti) o ritarda significativamente i pagamenti, previa comunicazione scritta.
8.3. Clausola Risolutiva Espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la violazione reiterata degli obblighi essenziali (mancato pagamento, fornitura sistematicamente difettosa, ecc.) costituisce causa di risoluzione del contratto, previa comunicazione scritta alla controparte.
9. Durata del Contratto e Rinnovo
9.1. Il presente contratto ha validità dal [data] fino al [data], salvo diverso accordo o rinnovo esplicito. Le parti potranno concordare la proroga o il rinnovo per iscritto.
9.2. È fatto salvo il diritto di recedere anticipatamente in caso di giusta causa, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno [●] giorni, restando ferme le obbligazioni già sorte in relazione alle forniture eseguite o pianificate.
10. Legge Applicabile e Foro Competente
10.1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana (o altra legge nazionale, se applicabile). Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
10.2. Ogni controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di [●], salvo che le parti non optino espressamente per un arbitrato o altro strumento alternativo di risoluzione delle controversie.
11. Clausole Finali
Riservatezza: Le informazioni di carattere commerciale, tecnico e logistico acquisite nell’esecuzione del presente accordo sono considerate riservate e non potranno essere divulgate a terzi, salvo obblighi di legge.
Invalidità Parziale: L’eventuale nullità di una o più disposizioni non inficia la validità delle restanti clausole, che rimangono efficaci tra le parti.
Modifiche: Qualunque deroga o modifica al presente testo dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
Allegati: Gli Allegati (listini prezzi, schede di sicurezza, programmi di consegna, ecc.) formano parte integrante del presente contratto.
Luogo e Data: [●]
Per il Fornitore: __________________________
(firma del legale rappresentante)
Per il Cliente: __________________________
(firma del legale rappresentante)