Fac simile memoria ex art 415 bis cpp

La memoria ex art. 415-bis c.p.p. è un atto con cui la persona sottoposta alle indagini, tramite il difensore, può presentare osservazioni e elementi utili dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Viene utilizzata quando si intende offrire la propria ricostruzione dei fatti o sottoporre all’attenzione del pubblico ministero circostanze rilevanti prima delle sue determinazioni.

Redigerla in modo chiaro e completo è importante perché consente di esporre con ordine le ragioni difensive e di distinguere i fatti dalle valutazioni. Una formulazione precisa aiuta il pubblico ministero a comprendere gli elementi rappresentati e a valutarli nel contesto del procedimento.

Come scrivere memoria ex art 415 bis cpp

La memoria prevista dall’art. 415-bis c.p.p. è un atto difensivo presentato dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e prima che il pubblico ministero decida come procedere. È indirizzata al pubblico ministero titolare del procedimento, non al giudice, e serve a sottoporgli osservazioni, documenti ed eventuali richieste investigative prima della decisione sull’esercizio dell’azione penale. La legge non impone un modello prestabilito né una particolare formula: conta che il documento identifichi senza equivoci il procedimento, esponga con chiarezza le ragioni della difesa e permetta di verificare agevolmente i documenti richiamati.

Il termine ordinario per presentare la memoria è di venti giorni dalla notificazione dell’avviso. Nel calcolarlo occorre fare riferimento alla data in cui la notifica è divenuta efficace secondo le regole applicabili al caso concreto, non semplicemente alla data stampata sull’avviso; possono essere rilevanti, per esempio, le modalità della notificazione e la posizione del difensore. È prudente annotare e conservare la prova della ricezione e depositare l’atto con anticipo, senza presumere che il termine venga prorogato. Se la situazione è dubbia, il calcolo va verificato tempestivamente con il difensore. Entro quel termine l’indagato può presentare memorie e documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive, chiedere al pubblico ministero di svolgere specifici atti di indagine e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Se l’indagato formula in tempo utile una richiesta di interrogatorio, il pubblico ministero deve procedervi; la richiesta va quindi espressa in modo inequivoco e non confusa con una generica disponibilità a rendere dichiarazioni.

È opportuno aprire il documento indicando l’ufficio di procura competente e il procedimento, usando i dati riportati nell’avviso. Di norma si riportano il numero di registro delle notizie di reato, spesso indicato come R.G.N.R., il nome del pubblico ministero se conosciuto e gli eventuali altri riferimenti identificativi presenti negli atti. Si specifica che si tratta di una memoria depositata ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p. Non è necessario aggiungere riferimenti estranei o incerti: è più utile trascrivere correttamente quelli che consentono alla procura di associare subito l’atto al fascicolo.

Vanno poi indicati i dati dell’indagato, normalmente nome e cognome, luogo e data di nascita e un recapito utile, evitando di inserire dati personali non necessari. Se l’atto è presentato dal difensore, si riportano anche il nome dell’avvocato, il foro di appartenenza e la qualità in cui interviene, precisando gli estremi della nomina se opportuno. È utile indicare la data dell’avviso e, soprattutto, quella della sua notificazione, così da rendere comprensibile il collegamento tra la memoria e la fase processuale. L’indagato va normalmente chiamato “indagato” e non “imputato”, perché in questa fase l’azione penale non è ancora stata esercitata.

La memoria dovrebbe richiamare con precisione i fatti contestati nell’avviso di conclusione delle indagini: la descrizione del fatto, la data o il periodo e il luogo indicati, nonché gli articoli di legge menzionati, se disponibili. Se le contestazioni sono più di una, conviene trattarle separatamente, chiarendo a quale addebito si riferisce ogni osservazione. È utile richiamare gli atti o i passaggi del fascicolo con indicazioni verificabili, come la data del verbale, il nome del documento o il numero di pagina, quando questi dati sono disponibili. In questo modo si evita che un’argomentazione, pur pertinente, resti troppo generica per essere controllata.

L’esposizione dei fatti dovrebbe distinguere con ordine ciò che l’indagato ammette, ciò che contesta e ciò che ritiene ancora da chiarire. La ricostruzione difensiva va formulata in modo concreto, indicando, quando possibile, tempi, luoghi, persone presenti e documenti che la sostengono. È preferibile spiegare in che modo una circostanza incide sulla contestazione, anziché limitarsi a dichiarare che l’accusa è infondata. Per esempio, si può chiarire che un documento colloca l’indagato altrove in una certa data, oppure che un messaggio richiamato negli atti ha un significato diverso se letto insieme alla conversazione completa. Le affermazioni devono essere controllabili e coerenti con gli allegati; è meglio segnalare onestamente un dato incerto che presentarlo come sicuro.

La parte giuridica può spiegare perché, secondo la difesa, gli elementi raccolti non dimostrino uno o più aspetti della contestazione, oppure perché un fatto documentato abbia una diversa interpretazione. Conviene collegare ogni argomento alla specifica circostanza e alla documentazione che lo sostiene, evitando richiami astratti o citazioni giurisprudenziali non pertinenti. Se si prospetta una qualificazione giuridica diversa o si contesta un elemento del fatto, è utile indicare con chiarezza quale passaggio della contestazione si ritiene non dimostrato e per quale ragione. La memoria non deve necessariamente contenere una ricostruzione esaustiva di ogni possibile questione: può concentrarsi sui punti decisivi per la valutazione del pubblico ministero.

Le richieste investigative devono essere formulate in modo specifico. Non basta chiedere genericamente di “svolgere ulteriori indagini”: occorre indicare quale atto si propone, su quale persona o fonte, quale circostanza dovrebbe accertare e perché quell’accertamento è rilevante. Si può, per esempio, chiedere l’acquisizione di un documento individuato, l’audizione di una persona indicando le circostanze sulle quali dovrebbe riferire, oppure un accertamento tecnico precisando il quesito essenziale. Le richieste devono essere realistiche e collegate alla contestazione. Il pubblico ministero valuta le richieste secondo le regole processuali, anche tenendo conto della loro ammissibilità e rilevanza.

Se si intende chiedere l’interrogatorio, è bene scriverlo espressamente, con una formula non equivoca, e depositare la richiesta entro il termine. La richiesta di interrogatorio non equivale a una generica presentazione di dichiarazioni: è una facoltà distinta, da valutare anche con il difensore, tenuto conto del fatto che quanto dichiarato può assumere rilievo nel procedimento. Anche la scelta di rendere dichiarazioni spontanee va ponderata; non è necessario inserire nella memoria una confessione, una ricostruzione completa o informazioni che non contribuiscano alla linea difensiva. Le dichiarazioni devono essere veritiere e formulate con cautela, senza supposizioni presentate come fatti certi.

La memoria può concludersi indicando in modo chiaro che cosa si chiede al pubblico ministero di fare. A seconda del caso, si può chiedere di valutare gli argomenti e i documenti depositati, di compiere gli atti investigativi specificamente descritti e di riesaminare la sussistenza dei presupposti per procedere. Se la difesa ritiene che non vi siano elementi sufficienti per esercitare l’azione penale, può esporre le ragioni per cui chiede al pubblico ministero di valutare la richiesta di archiviazione, senza rivolgere impropriamente al pubblico ministero una domanda di assoluzione: in questa fase il giudice non è ancora chiamato a decidere il merito del processo. Le conclusioni dovrebbero corrispondere a quanto motivato nel corpo dell’atto e non contenere richieste contraddittorie o puramente formulari.

Gli allegati vanno descritti con precisione nel testo o in una sezione conclusiva redatta in forma semplice, indicando per ciascuno il nome, la data e, quando utile, il contenuto rilevante. È importante che il documento richiamato sia effettivamente incluso, leggibile e completo nelle parti necessarie. Per facilitare la consultazione, gli allegati possono essere numerati, ordinati e richiamati nel testo con la stessa denominazione; se si deposita un insieme di pagine, è utile renderne chiari l’ordine e la provenienza. Non si dovrebbero alterare i documenti né presentare come originale una copia. Per materiali digitali o registrazioni conviene descrivere che cosa viene depositato e in quale formato, prestando attenzione a preservare la completezza e l’integrità del contenuto.

La memoria va datata e sottoscritta. Se la presenta il difensore, è normale che la sottoscriva l’avvocato, indicando la propria qualità e gli estremi della nomina; la firma dell’indagato può essere aggiunta, ma non esiste una regola generale per cui ogni memoria debba recare necessariamente entrambe le firme. Gli atti relativi alle investigazioni difensive possono avere specifiche modalità di documentazione e deposito, da rispettare secondo la loro natura. Prima dell’invio è essenziale verificare le modalità di deposito ammesse e richieste per quel procedimento e per quell’ufficio, conservando la ricevuta o altra prova del deposito: non è prudente presumere che una semplice e-mail o una PEC siano sempre modalità valide.

Per rendere l’atto utilizzabile, è utile mantenere un linguaggio sobrio, evitare ripetizioni e utilizzare paragrafi distinti per i fatti, le osservazioni sugli atti, le considerazioni giuridiche e le richieste. I riferimenti a date, importi, conversazioni o documenti devono essere coerenti in tutto il testo e verificati sugli atti; se un importo è rilevante, va indicato con la relativa valuta e, ove possibile, spiegato come è stato ricavato. È opportuno rileggere la memoria confrontando ogni affermazione con il fascicolo e con gli allegati, così da evitare errori di identificazione, date discordanti o richieste che non corrispondono agli argomenti esposti.

La memoria ex art. 415-bis c.p.p. non ha contenuti obbligatori ulteriori rispetto alle facoltà previste dalla legge e la sua impostazione dipende dal caso concreto. In particolare, non occorre inserire automaticamente una richiesta di interrogatorio, una richiesta di nuove indagini o una lunga esposizione giuridica: ciascuna scelta va fatta solo se utile e dopo aver esaminato l’avviso e gli atti accessibili. La valutazione della strategia, soprattutto quando le dichiarazioni possono incidere sulla posizione dell’indagato, dovrebbe essere svolta con il difensore sulla base del fascicolo effettivo.

Modello memoria ex art 415 bis cpp

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI _____________

Al Pubblico Ministero
Dott. _____________

Procedimento penale n. _____________ R.G.N.R.
Eventuale procedimento n. _____________ R.G. G.I.P.

Nei confronti di: _____________

MEMORIA DIFENSIVA
ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.

Il/La sottoscritto/a Avv. _____________, del Foro di _____________, con studio in _____________, via _____________, n. _____________, PEC _____________, in qualità di difensore della persona sottoposta alle indagini _____________, nata a _____________ il _____________, residente in _____________, via _____________, n. _____________,

PREMESSO CHE

— in data _____________ è stato notificato alla persona sottoposta alle indagini l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.;

— il procedimento riguarda i fatti provvisoriamente qualificati come _____________, asseritamente commessi in _____________, in data _____________;

— la presente memoria è depositata nell’interesse della persona sottoposta alle indagini, al fine di sottoporre all’attenzione dell’Ufficio le seguenti osservazioni e richieste;

ESPONE E DEDUCE

1. Ricostruzione dei fatti

La ricostruzione dei fatti risultante dagli atti, per quanto rileva ai fini della presente memoria, è la seguente:

_____________

_____________

_____________

2. Osservazioni sugli elementi raccolti

In relazione agli elementi di prova indicati nell’avviso di conclusione delle indagini e agli atti del procedimento, la difesa osserva quanto segue:

_____________

_____________

_____________

In particolare, con riferimento a _____________, si rileva che _____________.

Con riferimento a _____________, si osserva inoltre che _____________.

3. Osservazioni in diritto

I fatti, per come risultano dagli atti e alla luce delle deduzioni che precedono, devono essere valutati considerando quanto segue:

_____________

_____________

_____________

In particolare, la condotta contestata _____________.

Ne consegue che _____________.

4. Elementi e documenti prodotti

La difesa produce la documentazione indicata nell’elenco allegato alla presente memoria e, in particolare:

_____________

_____________

_____________

Tale documentazione è rilevante in quanto _____________.

5. Richieste di investigazioni suppletive

Ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., la difesa chiede che siano svolte le seguenti investigazioni suppletive:

a) _____________, mediante _____________, al fine di accertare _____________;

b) _____________, mediante _____________, al fine di accertare _____________;

c) _____________, mediante _____________, al fine di accertare _____________.

Le richieste sono motivate dalla necessità di verificare _____________ e di acquisire elementi utili in ordine a _____________.

6. Eventuale richiesta di interrogatorio o di audizione

La persona sottoposta alle indagini chiede di essere sottoposta a interrogatorio ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.

In alternativa, la persona sottoposta alle indagini chiede di essere convocata per rendere dichiarazioni sui seguenti temi:

_____________

_____________

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a difensore, nell’interesse della persona sottoposta alle indagini,

CHIEDE

— che la presente memoria e la documentazione allegata siano acquisite al fascicolo del procedimento;

— che siano valutate le osservazioni difensive sopra esposte;

— che siano svolte le investigazioni suppletive indicate al punto 5;

— che, in caso di richiesta di interrogatorio, la persona sottoposta alle indagini sia convocata per l’interrogatorio ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.;

— che, all’esito delle valutazioni e degli accertamenti richiesti, sia adottata la determinazione ritenuta conforme a legge, tenuto conto degli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini;

— ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.

Si allegano:

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

_____________, lì _____________

Firma del difensore

Avv. _____________

Firma della persona sottoposta alle indagini, ove apposta

_____________