La mancata consegna della posta è uno dei motivi di reclamo più frequenti e può avere anche conseguenze legali per il gestore del servizio.
Il Giudice di Pace di Foggia ha sancito la responsabilità del gestore del servizio postale per mancato recapito di corrispondenza anche se ordinaria, non assicurata o raccomandata a meno che, lo stesso, non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
Il Caso. Un avvocato foggiano aveva inviato una missiva legale a mezzo raccomandata tramite Poste Italiane all’amministratore di un noto condominio. Con tale missiva, il legale, invitava l’amministratore a prendere parte ad un’assemblea straordinaria ed indetta in via d’urgenza, nella quale doveva essere discussa proprio la revoca o la riconferma dell’amministratore.
Tale raccomandata non era mai giunta a destinazione in quanto l’operatore postale addetto l’aveva restituita al mittente apponendovi la dicitura “destinatario sconosciuto”. La mancata consegna della raccomandata entro i termini stabiliti aveva comportato pregiudizievoli conseguenze sia per il legale, investito del mandato, sia per gli stessi condomini, dal medesimo rappresentati, i quali speravano di revocare al più presto l’incarico affidato all’amministratore, considerato incapace di “curare” con diligenza e solerzia gli interessi del condominio in questione.
Il Giudice di Pace di Foggia, richiamando la sentenza della Cassazione n. 15559/2004, ha riconosciuto la responsabilità del portalettere, dipendente di Poste Italiane s.p.a. per la mancata consegna della raccomandata e ha ritenuto, pertanto, giusto condannare le Poste Italiane S.p.A., al risarcimento della somma pari al valore economico di cui avrebbero beneficiato i condomini qualora la raccomandata fosse stata regolarmente recapitata al destinatario e da essa fosse scaturita ( in seguito allo svolgimento dell’assemblea legalmente convocata) la revoca dell’amministratore pro tempore in carica , così come desiderato da tutti i condomini.