https://www.modulocapital.com.br/5srr5opc8un La mancata consegna della posta è uno dei motivi di reclamo più frequenti e può avere anche conseguenze legali per il gestore del servizio.
https://everitte.org/ncs1uarBuy Diazepam Germany Il Giudice di Pace di Foggia ha sancito la responsabilità del gestore del servizio postale per mancato recapito di corrispondenza anche se ordinaria, non assicurata o raccomandata a meno che, lo stesso, non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
go to linkhttps://livingpraying.com/2eksochk3 Il Caso. Un avvocato foggiano aveva inviato una missiva legale a mezzo raccomandata tramite Poste Italiane all’amministratore di un noto condominio. Con tale missiva, il legale, invitava l’amministratore a prendere parte ad un’assemblea straordinaria ed indetta in via d’urgenza, nella quale doveva essere discussa proprio la revoca o la riconferma dell’amministratore.
Buy Roche Valium UkBuy Valium Next Day Uk Tale raccomandata non era mai giunta a destinazione in quanto l’operatore postale addetto l’aveva restituita al mittente apponendovi la dicitura “destinatario sconosciuto”. La mancata consegna della raccomandata entro i termini stabiliti aveva comportato pregiudizievoli conseguenze sia per il legale, investito del mandato, sia per gli stessi condomini, dal medesimo rappresentati, i quali speravano di revocare al più presto l’incarico affidato all’amministratore, considerato incapace di “curare” con diligenza e solerzia gli interessi del condominio in questione.
entersource site Il Giudice di Pace di Foggia, richiamando la sentenza della Cassazione n. 15559/2004, ha riconosciuto la responsabilità del portalettere, dipendente di Poste Italiane s.p.a. per la mancata consegna della raccomandata e ha ritenuto, pertanto, giusto condannare le Poste Italiane S.p.A., al risarcimento della somma pari al valore economico di cui avrebbero beneficiato i condomini qualora la raccomandata fosse stata regolarmente recapitata al destinatario e da essa fosse scaturita ( in seguito allo svolgimento dell’assemblea legalmente convocata) la revoca dell’amministratore pro tempore in carica , così come desiderato da tutti i condomini.
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